Licenziamento per abuso del congedo straordinario per assistere il familiare disabile

Licenziamento per abuso del congedo straordinario per assistere il familiare disabile

  • 21 Aprile 2026
  • Pubblicazioni
Con l'ordinanza n. 5447/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il congedo straordinario, previsto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, è un beneficio strettamente funzionale all'assistenza di un familiare con disabilità grave. La Suprema Corte ha precisato che, sebbene al lavoratore sia concesso di dedicare tempo alle proprie esigenze personali, l'assistenza deve comunque mantenere un carattere "permanente, continuativo e globale". Si configura un abuso del diritto quando viene a mancare completamente il nesso causale tra l'assenza dal lavoro e la cura del disabile. Tale comportamento costituisce una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche dell'ente previdenziale. Nel caso esaminato, i giudici hanno accertato non solo la totale mancanza di attività assistenziale, ma anche l'assenza del requisito della convivenza tra il lavoratore e il familiare, presupposto essenziale per la concessione del congedo. Questo utilizzo improprio del beneficio, sviando dalla sua finalità solidaristica, è stato ritenuto idoneo a ledere in modo insanabile il vincolo fiduciario, giustificando così il licenziamento disciplinare.