Il Tribunale di Milano, con sentenza 683 del 3 aprile 2026, ha ritenuto che, ai sensi dell’articolo 2096 del Codice civile, il patto di prova deve indicare in maniera specifica le mansioni da svolgere. Un lavoratore era stato assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno, inquadramento nell’area dei Funzionari, settore amministrativo dipartimentale, del Ccnl del comparto istruzione e ricerca, con previsione di un periodo di prova di quattro settimane, al termine delle quali il datore di lavoro aveva comunicato il mancato superamento della prova e il conseguente recesso dal rapporto di lavoro. Il lavoratore ha, quindi, adito il Tribunale di Milano sostenendo che il patto di prova era nullo perché:
il contratto non conteneva alcun riferimento alle mansioni che avrebbe dovuto svolgere, limitandosi a rinviare genericamente all’inquadramento contrattuale;
aveva già eseguito dette mansioni in occasione di un tirocinio formativo, protrattosi 10 mesi, presso lo stesso datore di lavoro e che, in ogni caso, il recesso era infondato perché risultava documentalmente il superamento della prova e, conseguentemente, aveva chiesto di accertare la nullità del patto di prova e del recesso e di ripristinare il rapporto a tempo determinato.
Il convenuto, per contro, ha evidenziato che:
il requisito di specificità delle mansioni, richiesto dall’articolo 2096 del Codice civile, può essere soddisfatto attraverso i cosiddetti rinvii per relationem, idonei a rendere determinabile, nelle singole fattispecie, l’oggetto della prestazione lavorativa da svolgere, requisito che nel caso di specie doveva ritenersi soddisfatto dal riferimento al Ccnl di comparto di riferimento e al bando di selezione;
le mansioni non potevano ritenersi già svolte nel precedente periodo di tirocinio formativo, stante la differenza tra le tipologie contrattuali e la funzione del tirocinio;
il ricorrente aveva dimostrato di essere sprovvisto delle competenze e, pertanto, la valutazione del mancato superamento della prova doveva ritenersi legittima e aveva, quindi, chiesto il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Milano ha ribadito il principio secondo cui il patto di prova è legittimo solo ove sia specificatamente indicato per iscritto il suo oggetto, costituito dalla puntuale e specifica indicazione delle mansioni su cui la prova deve espletarsi e ha precisato che l’indicazione di queste, da parte del datore di lavoro, può essere effettuata anche mediante il semplice rinvio per relationem alle declaratorie contrattuali, a condizione che il richiamo sia sufficientemente specifico e tale da individuare una determinata mansione. Il Giudice ha quindi evidenziato che nel caso sottoposto al suo esame non era stato assolto l’onere di specifica e adeguata indicazione delle mansioni oggetto della prova, poiché difettava radicalmente l’indicazione delle attività da compiere, che non potevano essere ricostruite attraverso i riferimenti contenuti nel contratto di lavoro individuale, nel bando di prova selettiva e nell’inquadramento contrattuale, per cui ha accolto la domanda di declaratoria di nullità del patto di prova. Peraltro nel caso in esame, non essendo il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (per cui si applicherebbe l’ordinaria disciplina prevista per i licenziamenti illegittimi), ma a tempo determinato, il Giudice ha applicato il consolidato principio secondo cui il licenziamento intimato illegittimamente, oppure in modo inefficace, prima della scadenza del termine contrattuale, non comporta il diritto al ripristino del rapporto di lavoro, ma solo al risarcimento del danno, pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza prevista (saldo un aliunde perceptum qui non provato) e ha, quindi, riconosciuto al ricorrente il diritto al pagamento delle retribuzioni che sarebbero maturate dal recesso fino alla scadenza del termine del contratto, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dalle scadenze al saldo effettivo.
Fonte: SOLE24ORE