Retribuzione riducibile anche se non cambiano le mansioni
- 17 Aprile 2026
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Il principio di irriducibilità della retribuzione che si ricava dall’articolo 2103 del Codice civile ha subito una evoluzione a seguito delle modifiche introdotte dal Jobs act (articolo 3 del decreto legislativo 81/2015). Nel testo vigente, le parti del rapporto di lavoro possono stipulare accordi individuali per la riduzione della retribuzione, se è assicurata la salvaguardia di un interesse specifico del lavoratore alla continuità occupazionale, al miglioramento delle condizioni di vita o allo sviluppo del percorso professionale. Condizione essenziale e imprescindibile per il legittimo mutamento in peius della retribuzione è la firma dell’accordo tra datore e lavoratore in sede protetta, mentre non è più richiesto un collegamento con il contenuto della mansioni assegnate al dipendente. La formulazione della norma è, infatti, nel senso che, se interviene la firma «nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma» del Codice civile, l’accordo individuale che sancisce la riduzione del trattamento economico sopravvive anche se non si lega ad una modifica delle mansioni o all’assegnazione di un livello di inquadramento inferiore. La Cassazione (ordinanza 8402/2026) afferma come nel sistema normativo attuale «la tutela della retribuzione goda di una dignità autonoma», tale per cui, se è stata assicurata la genuina formazione della volontà del lavoratore e non si ricade in uno scenario di abusi, sono ammessi accordi individuali di riduzione della retribuzione. A ulteriore conferma, la Suprema corte ribadisce che l’accordo individuale in sede protetta più anche limitarsi a disciplinare la riduzione del trattamento retributivo, senza che a essa debba accompagnarsi un mutamento di mansioni o l’assegnazione di un diverso livello di inquadramento. La procedimentalizzazione in sede protetta non può essere, tuttavia, omessa e la firma dell’accordo di riduzione della retribuzione «sarebbe nulla per difetto di forma e di assistenza» se intervenisse senza le garanzie previste dall’articolo 2113 del Codice civile. Non era così nel sistema previgente, perché l’articolo 2103 prima del Jobs act legava la irriducibilità della retribuzione al divieto di assegnazione al dipendente di mansioni inferiori. In forza del vecchio testo, il principio di irriducibilità della retribuzione era il «corollario del divieto di demansionamento», ragion per cui, essendo circoscritto lo ius variandi datoriale all’assegnazione di mansioni almeno equivalenti, anche la retribuzione non poteva subire una riduzione (fatte salve le indennità dirette a compensare modalità particolari della prestazione). La Cassazione rimarca il mutato scenario normativo, osservando che il principio di irriducibilità della retribuzione si è evoluto da una sistema imperniato sull’equivalenza professionale verso un sistema incentrato sul livello di inquadramento. Nel regime attuale è ammessa, dunque, la stipulazione di accordi individuali di riduzione non solo delle mansioni e dell’inquadramento, ma anche (o solamente) della retribuzione, a condizione che ciò avvenga mediante sottoscrizione in sede protetta. La retribuzione costituisce elemento essenziale del contratto di lavoro e fa parte, come tale, del patrimonio del lavoratore, la cui riduzione presuppone un accordo individuale siglato in sede protetta, a prescindere dalla presenza di un mutamento in senso peggiorativo delle mansioni.
Fonte: SOLE24ORE