Naspi per giusta causa: non è sufficiente ricorrere in giudizio
- 17 Aprile 2026
- Pubblicazioni
Negli ultimi tempi, la sezione lavoro della Cassazione ha mostrato uno sguardo più severo sull’accesso alla Naspi in caso di dimissioni. È di poco tempo fa, ad esempio, la pronuncia del 6988/2026 nella quale la Corte ha ritenuto preclusa la prestazione previdenziale, in presenza di una risoluzione consensuale del rapporto, tranne che nel caso in cui la risoluzione sia intervenuta nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 7 della legge 604/1966, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 92/2012. Sulla stessa linea si colloca la pronuncia 8564/2026 che, pur non avendo effetti definitivi (rinviando la causa alla Corte d’appello di provenienza) rivela una certa attenzione da parte della Corte nella valutazione dei casi in cui il lavoratore rassegni le dimissioni ritenendole necessitate a causa di un comportamento del datore di lavoro, ritenuto omissivo, illegittimo o illecito, da parte della stessa lavoratrice. Ecco che la Suprema corte, nel valutare il diritto della dipendente alla prestazione di disoccupazione (sul presupposto che si trattasse di dimissioni per giusta causa), si sofferma ancora una volta sul profilo della involontarietà dello stato di disoccupazione. Posto che il trattamento Naspi (come disciplinato dal Dlgs 22/2015) intende fornire una tutela di sostegno al reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, il requisito della involontarietà è riscontrabile tutte le volte in cui, pur in presenza della manifestazione di volontà da parte del lavoratore di risolvere il rapporto, la risoluzione in concreto sia da attribuire a un comportamento datoriale, così grave da non poter permettere la prosecuzione dell’attività. Occorre ricordare che nell’ambito di queste vicende l’Inps aveva diramato un corredo di istruzioni agli uffici (per esempio con la circolare 163/2003) nelle quali, tra le altre cose, era data una certa importanza all’atteggiamento del lavoratore rispetto all’attività posta in essere dal datore di lavoro, ritenuta illecita o comunque illegittima. In particolare, secondo l’Inps, il lavoratore avrebbe dovuto presentare documentazione idonea a dimostrare la precisa volontà da parte del lavoratore di difendersi in giudizio avverso tali inadempimenti datoriali. Tali indicazioni, pur essendo utili nella pratica e nella casistica, hanno finito però per orientare in modo non corretto l’oggetto dei giudizi in questione. Si è finito, in altre parole, per verificare più che la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, la circostanza marginale della prova della contestazione da parte del lavoratore, ommettendosi quindi ogni valutazione in merito alla effettiva involontarietà delle dimissioni. Su questo punto insiste la pronuncia della Cassazione 8564/2026: le dimissioni sono assistite da giusta causa quando si configurino come reazione immediata agli inadempimenti del datore di lavoro e spetta al lavoratore allegare e dimostrare la giusta causa del proprio allontanamento (la genuinità delle dimissioni). Non ha quindi rilievo, se non marginale, il fatto che vi sia stata una contestazione o comunque la dimostrazione della volontà da parte del lavoratore di difendersi in giudizio. Si tratta peraltro di un’indicazione emersa a livello di prassi Inps e dunque non idonea a fondare un requisito normativo della prestazione. E comunque, sottolinea la Corte, l’oggetto della verifica giudiziale è il diritto soggettivo alla prestazione previdenziale, non già l’impugnazione dei provvedimenti di diniego Inps sulla base di una violazione del dettato delle circolari interne. Il giudice deve valutare l’esistenza degli elementi costitutivi della prestazione e, in questo caso, l’esistenza della giusta causa delle dimissioni, nei suoi profili della consecuzione rispetto agli atti illeciti o illegittimi, della immediatezza, delle ragioni che effettivamente hanno condotto alla decisione, dovendosi verificare se l’attività posta in essere dal datore di lavoro non risponda ad una modalità organizzativa del lavoro, ammissibile e lecita nell’ambito del corretto esercizio dei poteri datoriali. Non basta, quindi, verificare il rispetto degli oneri di allegazione documentale richiesti dall’Inps nelle sue circolari, dovendosi invece accertare la giusta causa delle dimissioni che hanno dato luogo allo stato di disoccupazione per il quale è stata domandata l’indennità Naspi.
Fonte: SOLE24ORE