Ai fini del calcolo dell'indennità di maternità non conta il momento in cui viene presentata la domanda
- 17 Aprile 2026
- Pubblicazioni
Protagonista della vicenda è una lavoratrice che si era vista riconoscere solo in parte l'indennità di maternità spettante poiché i Giudici avevano preso in considerazione le date di presentazione delle due domande (di maternità obbligatoria e di maternità facoltativa ), anziché i periodi effettivi di congedo. Con l' Ordinanza n. 7455 del 28 marzo 2026 , la Corte di Cassazione accoglie il ricorso proposto dalla donna, rilevando che il periodo per il quale l'indennità era stata riconosciuta non era corretta poiché la Corte, in relazione a due distinte domande volte all'ottenimento di due distinti congedi e aventi autonoma regolamentazione anche sotto il profilo dell'estensione e della collocazione temporale, aveva di fatto circoscritto il diritto ai mesi intercorrenti tra le due domande , violando la disciplina del D.Lgs. N. 151/2001 . I mesi di maternità e di congedo parentale, in sostanza, non dipendono dal momento in cui si presenta la domanda, ma hanno le tempistiche chiaramente indicate dalla legge.