Il caregiver ha diritto ad accomodamenti ragionevoli stabili

Il caregiver ha diritto ad accomodamenti ragionevoli stabili

  • 17 Aprile 2026
  • Pubblicazioni
La mancata adozione di accomodamenti ragionevoli a favore del lavoratore che assiste un familiare disabile integra una discriminazione indiretta, soprattutto quando il datore di lavoro si limita a soluzioni temporanee e non stabili, in presenza di esigenze assistenziali durature. È questo, in sintesi, il principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 9104/2026. La vicenda trae origine dal ricorso di una lavoratrice addetta alla sorveglianza presso la metropolitana di Roma, madre di un minore affetto da grave disabilità, che aveva chiesto di essere assegnata stabilmente a un turno mattutino per poter garantire l’assistenza nelle ore pomeridiane. L’azienda aveva concesso nel tempo alcune modifiche dell’orario, ma solo in via temporanea, negando una stabilizzazione della misura. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano respinto la domanda, escludendo sia la sussistenza di una discriminazione sia l’esistenza di un diritto a una modifica definitiva dell’orario di lavoro. Nel corso del giudizio di legittimità, la Cassazione ha sospeso il procedimento e ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea alcune questioni interpretative relative alla direttiva 2000/78/Ce. La Corte Ue (sentenza 11 settembre 2025, causa C-38/24) ha riconosciuto che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica anche al lavoratore caregiver, pur non essendo egli stesso disabile, e che il datore di lavoro è tenuto ad adottare accomodamenti ragionevoli in suo favore, purché non comportino un onere sproporzionato. La Corte ha così esteso in modo esplicito la logica della tutela antidiscriminatoria anche alle ipotesi di discriminazione indiretta e agli obblighi organizzativi conseguenti. Ripreso il giudizio, la Cassazione ha sviluppato il ragionamento, concentrandosi sulla concreta applicazione di tali principi al caso specifico. In particolare, la Corte ha rilevato che la dipendente aveva dedotto una rigidità organizzativa dell’azienda incompatibile con le esigenze di assistenza, nonostante la disponibilità anche a un eventuale demansionamento. La Corte d’appello aveva ritenuto sufficiente la concessione di misure temporanee, valorizzando l’assenza di trattamenti differenziati rispetto ad altri dipendenti. Secondo la Cassazione, tale impostazione è errata sotto più profili. Anzitutto, non è corretto escludere la comparabilità con altri lavoratori solo perché questi beneficiavano di adattamenti per ragioni di salute personale: nel caso del caregiver, il fattore rilevante è la disabilità del familiare assistito, che deve essere considerata ai fini della valutazione antidiscriminatoria. In secondo luogo, emerge un’anomalia strutturale del sistema organizzativo aziendale, che fronteggiava situazioni analoghe solo con soluzioni provvisorie, senza offrire risposte stabili. Un passaggio significativo è quello relativo alla natura degli accomodamenti ragionevoli. La Corte afferma espressamente che, a fronte di una disabilità permanente, non possono considerarsi adeguati gli interventi meramente temporanei: nei rapporti di lavoro di durata, l’adeguamento organizzativo deve proiettarsi nel tempo, salvo il sopravvenire di circostanze nuove. Ne consegue che la reiterazione di misure provvisorie, per un periodo irragionevolmente lungo, integra essa stessa una forma di discriminazione indiretta. In questa prospettiva, la Cassazione ribadisce che grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare l’impossibilità di adottare soluzioni stabili per ragioni di onerosità sproporzionata o di incompatibilità organizzativa, onere che nel caso concreto non risultava assolto. Né può ritenersi automaticamente sproporzionata una misura come l’assegnazione a un turno fisso, quando la prestazione lavorativa resta invariata nella sua durata complessiva. La decisione si chiude con l’enunciazione di principi di diritto particolarmente incisivi, tra cui quello secondo cui costituisce discriminazione indiretta sia la mancata adozione di accomodamenti ragionevoli sia il ricorso sistematico a soluzioni temporanee in presenza di esigenze stabili, oltre all’omessa valutazione di possibili soluzioni alternative, anche mediante assegnazione a mansioni inferiori.

Fonte: SOLE24ORE