Doppia sanzione per violazioni della trasparenza retributiva

Doppia sanzione per violazioni della trasparenza retributiva

  • 17 Aprile 2026
  • Pubblicazioni
In caso di accertamento di discriminazioni in violazione dei diritti e degli obblighi sulla trasparenza retributiva, scatta un doppio regime sanzionatorio: una sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e una possibile sanzione decadenziale o interdittiva da appalti o benefici rimessa alla valutazione degli enti competenti. È questa la conseguenza di quanto indicato nell’articolo 13 dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2023/970 il quale richiama, quale norma sanzionatoria, l’articolo 41 del codice delle pari opportunità. I nuovi obblighi introdotti dallo schema di decreto — in particolare quelli relativi alla trasparenza retributiva, alla raccolta e comunicazione dei dati e alla valutazione congiunta — diventano parametri normativi rilevanti ai fini dell’accertamento della discriminazione. La violazione di tali obblighi non è direttamente sanzionata, ma assume rilievo nella misura in cui consente di dimostrare l’esistenza di una discriminazione retributiva o di altra forma di disparità vietata. Il regime sanzionatorio dell’articolo 41, dunque, sembra strutturato in due fasi: 
la prima, nella quale si accerta la violazione degli obblighi del decreto; 
la seconda, nella quale tale violazione viene valutata ed eventualmente accertata come discriminazione in base al Codice. Tale accertamento può essere qualificato a struttura “aperta” e può essere definito sia in sede giudiziale sia in sede amministrativa da parte degli organi ispettivi. Il comma 2, dell’articolo 41 del codice delle pari opportunità, nel testo originario, prevedeva che «l’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 27, commi 1, 2 e 3, 28, 29, 30, commi 1, 2, 3 e 4, è punita con l’ammenda da 250 euro a 1500 euro». Per effetto dell’articolo 1, commi 1 e 5, lettera a) del decreto legislativo 8/2016, l’ammenda è stata depenalizzata a favore di una sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro. Tuttavia, la sanzione può essere ridotta a 3.333 euro, a norma dell’articolo 16 della legge 689/1981 che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La misura della sanzione sembra indipendente dal fatto che sia stata accertata una discriminazione individuale o collettiva. Diversa è la sanzione prevista dal comma 1 dell’articolo 41, in quanto si articola su conseguenze giuridiche in funzione della posizione del datore di lavoro quale soggetto inserito in circuiti di finanziamento o di contrattualizzazione pubblica. In tal senso, la sanzione non colpisce direttamente il rapporto di lavoro, ma incide su quello tra impresa e sistema pubblico, determinando la perdita o la preclusione di vantaggi economici. In sostanza, nel caso in cui venisse accertata la condotta discriminatoria, l’ispettorato territoriale del lavoro né da comunicazione al Ministro dell’area in cui opera l’appalto pubblico, o all’ente competente per il riconoscimento della eventuale agevolazione. Il Ministro o l’ente investito «adottano le opportune determinazioni» circa: 
la revoca del beneficio o dell’appalto, che si configura come una sanzione decadenziale. 
l’applicazione di una sanzione interdittiva, consistente nell’esclusione, per un periodo fino a due anni, dall’accesso a ulteriori benefici o appalti. 
Tale ultima previsione assume una funzione chiaramente preventiva e dissuasiva, in quanto mira a impedire che soggetti responsabili di comportamenti discriminatori possano continuare a operare nel mercato pubblico senza adeguate garanzie di conformità. La sua applicazione è subordinata a una valutazione di gravità o alla recidiva, il che introduce un elemento di graduazione della risposta sanzionatoria coerente con il principio di proporzionalità.

Fonte: SOLE24ORE