Comporto e disabilità: discriminatoria l'assenza di accomodamenti ragionevoli

Comporto e disabilità: discriminatoria l'assenza di accomodamenti ragionevoli

  • 17 Aprile 2026
  • Pubblicazioni
Nel caso oggetto dell'Ordinanza 30 marzo 2026 n. 7973 della Corte di Cassazione, la Corte d’appello territorialmente competente, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato discriminatorio il licenziamento intimato da un istituto di credito ad un proprio dipendente per superamento del periodo di comporto. La Corte distrettuale aveva, quindi, condannato l’istituto di credito a riassumere il lavoratore entro il termine di 3 giorni o, in alternativa, a pagargli il risarcimento del danno nella misura di 14 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, disponendo, altresì, la corresponsione di una somma (oltre accessori) a titolo di risarcimento del danno morale. Secondo i giudici di merito, il lavoratore versava in una condizione di inabilità già in epoca anteriore al riconoscimento della invalidità e le malattie conteggiate ai fini del comporto - maturato prima dell’accertamento dell’invalidità da parte dell’INPS – erano effettivamente riferibili alla successiva e accerta condizione di disabilità. Avverso tale pronuncia ricorreva in cassazione la banca, a cui resisteva il lavoratore con controricorso. La Corte di Cassazione adita, nel formulare la sua decisione, ha innanzitutto ribadito che, in tema di licenziamento, l’applicazione dell’ordinario periodo di comporto al soggetto disabile integra una forma di discriminazione indiretta, poiché la mancata considerazione dei maggiori rischi di morbilità connessi alla disabilità trasforma un criterio apparentemente neutro in una prassi discriminatoria nei confronti di un gruppo sociale protetto, posto in una posizione di particolare svantaggio (cfr. Cass. 9095/2023). È stato, altresì, chiarito che la conoscenza dello stato di disabilità o anche la sola possibilità di conoscerlo secondo l’ordinaria diligenza, fa sorgere, prima dell’adozione del licenziamento, l’onere, in capo al datore di lavoro, di acquisire informazioni circa l’eventuale connessione tra le assenze per malattia e la disabilità, al fine di individuare possibili accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’art. 3 c. 3-bis D.Lgs. 216/2003. L’adempimento di tale obbligo presuppone un necessario percorso di interlocuzione e confronto tra le parti, costituente fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento (cfr. Cass. 14316/2024). La stessa giurisprudenza di legittimità ha, altresì, distinto, con riferimento alla conoscenza o conoscibilità dello stato di disabilità, due ipotesi rilevanti in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto: 
la prima, in cui la condizione di disabilità sia stata colpevolmente ignorata; 
la seconda, in cui il fattore di protezione, pur non essendo stato espressamente portato a conoscenza, avrebbe potuto essere riconosciuto come esistente mediante un comportamento improntato all’ordinaria diligenza. 
In entrambe le ipotesi, grava sul datore di lavoro l’onere di acquisire adeguate informazioni, funzionale alla valutazione di eventuali accomodamenti ragionevoli idonei a evitare la risoluzione del rapporto. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rilevato che i giudici di merito hanno escluso un comportamento ostruzionistico del lavoratore e hanno ritenuto non adempiuto l’onere datoriale di acquisire informazioni. Il procedimento di interlocuzione, volto alla possibile individuazione di un accomodamento ragionevole, è stato, infatti, interrotto mediante il rigetto della domanda di congedo per cure, anziché attraverso la richiesta di integrazione della documentazione ritenuta carente. In particolare, l’istanza era stata respinta sul rilievo che il certificato medico non recasse un espresso riferimento alla patologia invalidante e che la documentazione rilasciata dall’INPS non ne indicasse la specifica natura. Tuttavia, la certificazione sanitaria conteneva un riferimento allo stato patologico invalidante, sebbene nel verbale dell’INPS prodotto non fosse precisata la patologia accertata. A fronte di tali incompletezze, sarebbe stato doveroso richiedere una integrazione dei documenti necessari e non procedere direttamente con il rigetto. La Corte di Cassazione ha, quindi, precisato che la questione decisiva non riguarda il riconoscimento formale dello stato di invalidità secondo la normativa previdenziale, ma la sussistenza di uno stato di disabilità rilevante alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (in particolare, CGUE 11 aprile 2013 cause riunite C‑335/11 e C‑337/11 HK Denmark; CGUE 18 gennaio 2018 causa C‑270/16 Ruiz Conejero; CGUE 18 gennaio 2024 causa C‑631/22 Ca Na Negreta). Tale condizione fa sorgere l’obbligo di ricercare accomodamenti ragionevoli mediante un processo di cooperazione, obbligo che trova il proprio fondamento nell’art. 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata dall’Italia e dall’Unione europea, la quale qualifica come forma di discriminazione anche il rifiuto di un accomodamento ragionevole. In questo contesto, il riparto dell’onere probatorio risponde alle regole dettate di cui all’art. 4 D.Lgs. 216/2003 e non ai criteri ordinari dell’art. 2729 c.c. Opera, infatti, un regime probatorio agevolato, fondato su una presunzione di discriminazione indiretta: la parte che assume di discriminata è tenuta a provare il fattore di rischio, ossia il trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe privi di tale fattore, mentre incombe sulla controparte l’onere di dimostrare la sussistenza di circostanze inequivoche, idonee a escludere la natura discriminatoria della condotta. Quanto al profilo risarcitorio, la Corte di Cassazione ha ribadito che ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale è sufficiente la prova di una condotta discriminatoria lesiva della dignità umana e intrinsecamente umiliante per il destinatario. Ciò in ragione della previsione legislativa espressa della risarcibilità, della liquidazione equitativa in caso di lesione di diritti fondamentali, della funzione anche dissuasiva del risarcimento e della possibilità di ricorrere alla prova presuntiva. Nel caso di specie, il danno non patrimoniale è stato correttamente ancorato alla sofferenza psicologica derivante dal licenziamento discriminatorio. Tale accertamento è stato ritenuto sufficiente a sorreggere la successiva liquidazione equitativa espressione di un potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione idonea a dar conto del percorso logico seguito e del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento. In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dall’istituto di credito, condannandolo alla rifusione delle spese di lite.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL