La sicurezza sul lavoro passa anche attraverso una adeguata formazione, chiara e accessibile a tutti i lavoratori, indispensabile per comprendere le norme di sicurezza e i comportamenti da adottare, riducendo così il rischio infortunistico. Considerato, tuttavia, il sempre crescente numero di stranieri occupati nelle aziende, non si può sottovalutare il rischio che la barriera linguistica ne comprometta l’efficacia. Per questo motivo, l’articolo 37 del Dlgs 81/2008, al comma 1, stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche. Il comma 13 prevede, altresì, che il contenuto della formazione debba essere facilmente comprensibile per i lavoratori e consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza. Ove la formazione riguardi immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. Si tratta di concetti fondamentali che sono stati recentemente ripresi dal ministero del Lavoro nelle Faq, pubblicate per fornire chiarimenti sull’ultimo Accordo Stato-Regioni approvato il 17 aprile 2025. In particolare, secondo quanto previsto nelle Faq 39 e 40, il datore di lavoro dovrà verificare la comprensione e la conoscenza della lingua da parte dei lavoratori stranieri affinché la formazione possa essere considerata adeguata e sufficiente.
Quindi, oltre a garantire la formazione dei lavoratori nelle occasioni previste dall’articolo 37, comma 4 e cioè:
costituzione del rapporto di lavoro o inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
trasferimento o cambiamento di mansioni;
periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro;
introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose;
ha anche l’onere di garantirne la comprensione da parte dei lavoratori stranieri.
In effetti, nel nuovo accordo, nella parte IV punto 1.2 “Analisi dei fabbisogni formativi e contesto”, sono previsti due passaggi fondamentali, che il soggetto formatore, di concerto con i datori di lavoro laddove necessario, deve prendere in considerazione nel definire i fabbisogni formativi. Ossia «ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare…Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore». In mancanza della verifica della comprensione e conoscenza della lingua (per esempio attraverso la somministrazione di un test di comprensione della lingua italiana) ovvero della messa in atto di idonee modalità formative (come un traduttore), non potrà essere considerato ottemperato il disposto dell’articolo 37 con conseguente applicazione del corrispondente regime sanzionatorio di carattere penale.
Fonte: SOLE24ORE