Errore del medico competente: la responsabilità ricade sul datore di lavoro
- 13 Aprile 2026
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4624 del 2 marzo 2026, ha chiarito che in caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità basato su un'errata valutazione del medico competente, la responsabilità per i danni subiti dal lavoratore ricade sul datore di lavoro.Un lavoratore, con mansioni di sorvegliante antincendio, era stato licenziato per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito di un giudizio di inidoneità permanente espresso dal medico competente. Nel corso del giudizio di impugnazione del recesso, una consulenza tecnica ha invece accertato la piena idoneità del dipendente. I giudici di merito, pur annullando il licenziamento, avevano negato il risarcimento del danno, ritenendo che il datore di lavoro avesse agito senza colpa, facendo legittimo affidamento sulla valutazione del medico. La Cassazione ha cassato la sentenza d'appello, stabilendo che il medico competente opera come un ausiliario del datore di lavoro. Pertanto, secondo le regole generali, chi si avvale dell'opera di ausiliari risponde direttamente dei loro errori. L'errore del medico è quindi direttamente imputabili all'imprenditore, che non può considerarsi estraneo al danno causato. La Corte ha distinto nettamente questa fattispecie dai casi in cui la decisione datoriale si fonda su certificazioni di strutture sanitarie pubbliche, dove l'affidamento può escludere la colpa. Viene inoltre ribadito che il giudizio di inidoneità non comporta un automatico obbligo di licenziamento, ma impone in via prioritaria al datore di lavoro di ricercare soluzioni alternative, come l'assegnazione a mansioni diverse e compatibili (obbligo di repechage).