Licenziamento nullo per errore sul comporto: tutela piena per il lavoratore

Licenziamento nullo per errore sul comporto: tutela piena per il lavoratore

  • 13 Aprile 2026
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La dipendente veniva licenziata per superamento del periodo di comporto, ma in seguito all'accoglimento di un ricorso contro l'INAIL, determinate assenze venivano riconosciute come da infortunio sul lavoro, e di conseguenza il comportamento non risultava superato. Al posto della reintegrazione, la società veniva condannata al versamento di un'indennità sostitutiva di 15 mensilità e di un importo a titolo risarcitorio pari alle retribuzioni perse, oltre al versamento dei contributi. Con l' Ordinanza n. 7969 del 31 marzo 2026 , la Corte di Cassazione conferma la decisione impugnata dalla società, ricordando che il licenziamento intimo per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comportamento, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, cc. In tal senso, l' articolo 2 D.Lgs. N. 23/2015 , a fronte di un licenziamento nullo, non prevede più l'attenuazione della tutela reintegratoria e risarcitoria, ma quella piena per tutto il periodo a partire dal licenziamento, ad eccezione dell'aliunde perceptum .