Obbligazione contributiva e autonomia del rapporto previdenziale

Obbligazione contributiva e autonomia del rapporto previdenziale

  • 13 Aprile 2026
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Nel caso oggetto dell'Ordinanza 30 marzo 2026 n. 7644 della Corte di Cassazione, un lavoratore era stato dipendente di una società di gestione aeroportuale fino al 13 maggio 1987 allorché era stato licenziato per ragioni disciplinari a seguito di un procedimento penale avviato nei suoi confronti per la presunta sottrazione, durante l’orario di lavoro e in più occasioni, di plichi e valori da dispacci in transito presso l’aeroporto di Fiumicino. In conseguenza di tali fatti, la direzione circoscrizionale aeroportuale aveva disposto la revoca dell’autorizzazione all’accesso nel sedime aeroportuale. Il lavoratore aveva impugnato giudizialmente il licenziamento e il relativo giudizio era stato sospeso in attesa della definizione del procedimento penale, successivamente conclusosi con sentenza istruttoria di non doversi procedere per non aver commesso il fatto. Riassunto il giudizio del lavoro, la sentenza di rigetto pronunciata in primo grado era stata riformata in appello, con decisione che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, disposto la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannato la società al risarcimento del danno commisurato a 5 mensilità di retribuzione. Tale pronuncia era stata poi confermata dalla Corte di Cassazione. Il lavoratore deduceva che, per il periodo compreso tra il 13 maggio 1987 e il 12 febbraio 1997, la società aveva omesso il versamento dei contributi previdenziali, fatta eccezione per quelli relativi alle 5 mensilità di retribuzione oggetto della condanna risarcitoria. Aggiungeva che, a causa di tale omissione contributiva, in sede di liquidazione dell’assegno ordinario di invalidità riconosciutogli con decorrenza dal 1° dicembre 2005, non aveva potuto beneficiare del sistema di calcolo retributivo, non avendo maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di almeno 18 anni. Di conseguenza, l’assegno era stato liquidato con il sistema “misto” per un rateo mensile di 541,86 euro, invece dei 1.025 euro che sarebbero spettati in applicazione del diverso criterio. Il lavoratore adiva, pertanto, il Tribunale di Roma, chiedendo alla società il risarcimento del danno, quantificato in 59.129,01 euro, derivante dall’omesso versamento dei contributi previdenziali per il periodo dal 15 maggio 1987 al 12 febbraio 1997 e dal conseguente minor rateo dell’assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1° dicembre 2005, nonché l’accertamento del proprio diritto alla pensione di invalidità dal 1° luglio 2014, nella misura mensile di 1.793 euro, con condanna della società al pagamento delle differenze rispetto a quanto percepito in base al sistema “misto”. Il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande, condannava la società al risarcimento del danno, liquidato nella misura di 59.129,01 euro. La Corte d’Appello accoglieva, invece, il gravame proposto dalla società e, per l’effetto, rigettava tutte le domande del lavoratore, compensando le spese del doppio grado di giudizio. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il lavoratore a cui resisteva con controricorso la sua datrice di lavoro. La Corte di Cassazione, investita della causa, osserva preliminarmente che l’art. 1 c. 1 DL 338/1989, convertito in L. 389/1989, dispone che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Tale disposizione configura una vera e propria delega alla contrattazione collettiva, alla quale occorre fare riferimento per individuare i casi in cui il rapporto di lavoro possa ritenersi sospeso e, conseguentemente, venga meno l’obbligo contributivo. Muovendo proprio da questo presupposto normativo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’obbligazione contributiva deve essere commisurata alla retribuzione dovuta in base alla contrattazione collettiva applicabile e permane anche in caso di mancata esecuzione della prestazione lavorativa, salvo che ricorra una causa di sospensione del rapporto prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva stessa, ovvero un’ipotesi di impossibilità della prestazione per causa non imputabile al datore di lavoro. È stato, in particolare, affermato che il c.d. minimale contributivo resta dovuto anche quando la prestazione lavorativa non sia stata eseguita per causa di forza maggiore non imputabile al datore di lavoro, qualora tale evento non sia qualificato dal contratto collettivo come causa di sospensione del rapporto (cfr. Cass. 4676/2021). In detta pronuncia è stato, infatti, affermato il principio di diritto secondo cui “la forza maggiore non imputabile al datore di lavoro, pur potendo liberare il lavoratore dall'obbligo della prestazione ed il datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere la retribuzione, non acquista rilevanza ai fini della determinazione dell'obbligazione contributiva se non in quanto vi sia una clausola del contratto collettivo di settore che attribuisca alla ‘forza maggiore’ la qualità di causa di sospensione del rapporto di lavoro”. Analogamente, è consolidato l’orientamento secondo cui - in caso di licenziamento illegittimo seguito da reintegrazione nel regime di stabilità reale di cui all’art. 18 della L. 300/1970 - nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la pronuncia giudiziale permane il rapporto assicurativo previdenziale, con conseguente obbligo contributivo a carico del datore di lavoro (cfr. Corte Cost. 7/1986). Ne consegue che i contributi previdenziali sono dovuti indipendentemente dalla erogazione della retribuzione, dovendo essere calcolati sulla normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito, anche qualora non coincida con l’importo del risarcimento liquidato secondo i criteri legali (cfr. Cass. SS.UU. 15143/2007). Nel caso in esame, il factum principis accertato con giudicato nel giudizio di impugnazione del licenziamento attiene al rapporto di lavoro e alle corrispettive obbligazioni lavorativa e retributiva. Ciò, tuttavia, non è di per sé sufficiente ad escludere l’obbligo contributivo, in assenza di una specifica previsione del contratto collettivo che lo qualificasse come causa di sospensione del rapporto di lavoro. Im virtù dell’autonomia del rapporto contributivo, l’esonero dall’obbligo retributivo, anche se derivante da un provvedimento autoritativo, non comporta automaticamente il venir meno dell’obbligazione contributiva. In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinviandola alla Corte d’appello in diversa composizione.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL