Malattia simulata, solo il medico legale può disconoscere il certificato

Malattia simulata, solo il medico legale può disconoscere il certificato

  • 13 Aprile 2026
  • Pubblicazioni
Il giudice non può “disconoscere” una certificazione medica attestante la malattia limitandosi a valutazioni intuitive o “di esperienza”, senza un adeguato riscontro tecnico, perché il certificato medico costituisce un elemento di particolare valenza probatoria, superabile solo mediante approfondimenti di tipo medico legale. È quanto afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza 8738/2026. Il caso nasce da un licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore, accusato di avere simulato lo stato di malattia per sottrarsi allo svolgimento di nuove mansioni assegnate e non gradite. In appello, accogliendo il reclamo del datore, la Corte territoriale ha respinto l’impugnazione del licenziamento, ricostruendo la vicenda in termini di condotta fraudolenta: compatibile, sì, che una patologia psichica consenta attività di svago, ma significativo – per il giudice del reclamo – che la certificazione provenisse da un medico di base, ritenuta «superficiale», con invito (non seguito) a visita specialistica, mancato acquisto di farmaci prescritti e forte contrarietà del dipendente alle nuove mansioni. La Cassazione ribalta tale decisione impostando il ragionamento su due piani. Da un lato ribadisce la regola generale sull’onere della prova nei licenziamenti (articolo 5 della 604/1966): spetta al datore dimostrare la sussistenza della giusta causa/giustificato motivo, senza ridurre la prova a meri “indizi” che finiscano per traslare sul lavoratore l’onere di provare il contrario. Dall’altro, riconosce che il datore può anche provare per presunzioni semplici, ma solo rispettando i requisiti di gravità, precisione e concordanza e senza una lettura atomistica degli indizi, dovendo il giudice valutare prima i singoli elementi e poi la loro convergenza complessiva. Il punto decisivo, però, riguarda la tenuta del ragionamento presuntivo quando esiste un certificato medico che attesta proprio la malattia ritenuta simulata. Nel caso, era stata certificata una sindrome ansioso depressiva, con prescrizione di farmaci specifici, e la Corte sottolinea che il rilascio del certificato implica assunzione di responsabilità da parte del sanitario: ciò attribuisce alla certificazione un peso probatorio che non può essere neutralizzato con affermazioni come “diagnosi superficiale” o “assenza di riscontri”, specie se tali rilievi si fondano sul fatto che la visita sarebbe stata «solo visiva» e sulla qualità del medico (generico o specialista). Secondo la Cassazione, una simile svalutazione si traduce in una valutazione apodittica, che finisce per pretermettere ingiustificatamente le competenze diagnostiche del medico e, soprattutto, non sostituisce ciò che serve davvero: un accertamento medico legale idoneo a “superare” il dato certificativo. Questo ragionamento, pur comprensibile, sembra far prevalere il formalismo dell’accertamento tecnico sulla valutazione complessiva del giudice di merito e, seppure involontariamente, rischia di creare un contesto che agevola eventuali abusi, perché la sola esistenza di un certificato può diventare uno strumento invalicabile per giustificare le assenze dal lavoro. 

Fonte: SOLE24ORE