Reato di caporalato anche nei servizi
- 13 Aprile 2026
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Il reato di caporalato è possibile anche nel settore dei servizi, non solo nell’industria o in agricoltura. A condizione che della mansione sia parte una componente manuale. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 12685/2026 della Quarta sezione penale che ha affermato la possibilità di contestare l’articolo 603 bis del Codice penale anche quando i lavoratori interessati sono gli addetti al servizio carburanti in un distributore , chi cioè si occupa concretamente della vendita al dettaglio e della materiale erogazione del combustibile. La norma del Codice fa riferimento alla nozione di manodopera, concetto da approfondire, afferma la Cassazione, soprattutto alla luce del precedente del 2024 della medesima Corte (sentenza 43662), che ha escluso il caporalato per la condotta del presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa attiva nel settore dell’istruzione secondaria che, approfittando del loro stato di bisogno, costringeva i docenti a restituire la retribuzione ricevuta o a lavorare sottopagati. La sentenza allora sottolinea come, malgrado la norma sia nata per fronteggiare fenomeni che nella loro casistica giudiziaria riguardano per lo più i settori agricolo e industriale, la sua collocazione all’interno del Codice penale ed il fatto che il legislatore si sia limitato nel dato normativo ad utilizzare il termine di «manodopera», senza delimitarne l’applicazione a settori non individuati, non impedisce la possibilità, senza operare alcuna analogia, vietata nel contesto del diritto penale, che la disposizione possa trovare applicazione anche in settori come quelli del terziario e, più in generale, della prestazione di servizi. L’ambito applicativo, infatti, va individuato con riferimento al concetto di manodopera con cui, nell’accezione comune, s’intende quel complesso di persone che compiono un lavoro subordinato con mansioni prevalentemente manuali. La Corte afferma così questo principio: «in tema di delitti contro la persona, il disposto dell’articolo 603 bis, comma 1, n. 2, Codice penale trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, in tutt i casi di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d’opera che, indipendentemente dall’ambito economico (e quindi anche nel cosidetto terziario, ovvero in quell’ambito economico che eroga servizi anziché produrre beni materiali) svolgano un’attività di lavoro subordinato prevalentemente manuale». Sì allora all’applicazione del reato con riferimento come gli addetti a un distributore di carburante perchè si tratta di lavoratori subordinati con mansioni soprattutto manuali.
Fonte: SOLE24ORE