Licenziamento per GMO: senza prova del repechage, il recesso è illegittimo
- 13 Aprile 2026
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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8646 del 7 aprile 2026, ha ribadito un principio fondamentale in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO): il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo la sussistenza delle ragioni organizzative alla base del recesso, ma anche l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni compatibili (c.d. obbligo di repechage). Nel caso esaminato, una società aveva licenziato una lavoratrice per GMO, motivando il recesso con una riorganizzazione aziendale che prevedeva l'esternalizzazione di alcuni servizi. La Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che dichiarava l'illegittimità del licenziamento. L'azienda, infatti, non è riuscita a fornire prova adeguata né dell'effettiva e reale esternalizzazione del servizio, né dell'impossibilità di reimpiegare la dipendente in altre mansioni, a differenza di altri colleghi che, a parità di posizione, erano stati ricollocati all'interno dell'organizzazione aziendale. Inoltre, è emerso che la società aveva effettuato otto nuove assunzioni in un periodo successivo al licenziamento, senza dimostrare l'incompatibilità del profilo professionale della lavoratrice con le nuove posizioni create. La mancata dimostrazione del corretto adempimento dell'obbligo di repechage, che costituisce un presupposto essenziale per la legittimità del recesso, ha quindi reso il licenziamento illegittimo.