Naspi, non va comunicata l’attività di lavoro autonomo se non produce reddito
- 13 Aprile 2026
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La comunicazione delle attività di lavoro autonomo per il fruitore di Naspi è obbligatoria solo in caso di percezione effettiva di redditi professionali. L’ordinanza 7957/2026 della Corte di cassazione, riguarda il caso di un lavoratore che aveva ottenuto la indennità di disoccupazione nel 2016 e, al momento della presentazione della domanda, aveva dichiarato il reddito presunto dalla propria attività di lavoro autonomo come previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 22/2015. La sede territoriale Inps aveva per quell’anno riconosciuto la Naspi. L’anno successivo, pur avendo mantenuto aperta la partita Iva, il lavoratore non aveva comunicato alcunché all’istituto in quanto non aveva svolto attività né incassato alcun reddito. La sede ne aveva però dichiarato la decadenza, confermata dal Tribunale di Taranto e poi dalla corte d’Appello di Lecce. Tale orientamento è testimoniato anche dalle Faq dell’istituto le quali prevedono che «i titolari di una partita Iva attiva devono dichiarare il reddito presunto in corso d’anno, anche se pari a zero». La Suprema corte ha cassato le sentenze di primo e secondo grado consentendo la fruizione della Naspi e rilevando che tale decadenza non appare fondata sul tenore letterale della norma relativa alla indennità di disoccupazione. Infatti, l’articolo 10 del Dlgs 22/2015 prevede che colui che percepisce la Naspi, se intraprende un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, da cui ricava un reddito superiore a quello privo di imposizione fiscale per effetto delle detrazioni da lavoro (no tax area di lavoro autonomo, oggi pari a 5.500 euro), deve informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. L’articolo 11 statuisce cinque cause tassative di decadenza per chi fruisce della Naspi, fra cui l’inizio di un’attività lavorativa autonoma non accompagnata dalla comunicazione a Inps prevista dal citato articolo 10. L’ordinanza conferma che l’adempimento comunicativo vale sia per chi apra la partita Iva prima della cessazione del rapporto subordinato, sia per coloro che intraprendano l’attività autonoma dopo la fine del rapporto subordinato e l’inizio della percezione della Naspi. Ciò che fa scattare l’obbligo di comunicazione è quindi la contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento di attività lavorativa da cui può derivare un reddito, facendo equivalere così lo svolgimento di attività lavorativa della norma alla effettività del lavoro condotto dal professionista. La decadenza eccepita da Inps e confermata dai primi due gradi di giudizio aveva dato per presupposto lo svolgimento di attività lavorativa autonomo partendo dalla mera titolarità di una partita Iva, circostanza, secondo la Cassazione, invece rilevabile come condizione neutrale e non necessariamente equivalente a una attività in corso, essendo l’apertura e il possesso di partita Iva atti propedeutici alle attività di lavoro autonomo.
Fonte: SOLE24ORE