Al termine della collaborazione i dati personali vanno subito tolti dal sito aziendale

Al termine della collaborazione i dati personali vanno subito tolti dal sito aziendale

  • 13 Aprile 2026
  • Pubblicazioni
Se il collaboratore, al termine del rapporto di lavoro, chiede la consegna del contratto e insiste per la cancellazione dei propri dati personali dal sito internet della società, questa vi deve provvedere senza indugio. Il diritto di accesso va adempiuto «senza ingiustificato ritardo» anche se il contratto è un modulo standard con dati facilmente accessibili e il lavoratore lo aveva già ricevuto in costanza di rapporto. Così si è espresso il Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento 121/2026) in relazione al reclamo presentato da una lavoratrice che, cessato il rapporto, aveva invitato la società (rimasta inadempiente) a trasmetterle copia del contratto di collaborazione e a cancellare dal sito internet la propria foto, il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail aziendale. La società si era difesa osservando che il contratto era formato da un modulo prestampato standard, mentre la non immediata cancellazione dei dati personali dal sito si giustificava con un processo di riorganizzazione interno. Il Garante non ha accolto questa difesa, osservando che diritto di accesso ai dati personali (articolo 15 del regolamento Ue 2016/679) può essere esercitato anche se il contratto era già nella disponibilità del lavoratore e il titolare vi deve ottemperare anche in caso di richieste reiterate eccessive, salvo richiedere un contributo spese ragionevole. Allo stesso modo è inadempiente il datore che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non cancelli i dati personali riconducibili al collaboratore dal sito internet della società. Il lavoratore ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali, in base all’articolo 17 del Regolamento, e il titolare è tenuto ad ottemperarvi, se i dati personali non sono più necessari rispetto alla finalità per le quali è intervenuto il trattamento. Inoltre, il datore che non ottemperi viola il principio di esattezza dei dati, in quanto il titolare è tenuto a un trattamento aggiornato. È, quindi, evidente che, cessato il rapporto di lavoro, continuare ad associare il collaboratore al business aziendale tramite il sito internet costituisce un trattamento inesatto e non aggiornato. La violazione del diritto di accesso e del diritto di cancellazione, che costituiscono espressione di principi basilari della disciplina sul trattamento dei dati personali, assumono particolare rilevanza nell’ambito del rapporto di lavoro, che è «caratterizzato da uno squilibrio tra il titolare e l’interessato». L’entità della violazione va, poi, soppesata anche in proporzione al periodo di tempo per il quale essa si protrae. Non sono violazioni di portata “minore”, tanto più che esse costituiscono inadempimento al principio generale di correttezza che connota sia la disciplina sul trattamento dei dati, sia in particolare il rapporto di lavoro nel cui ambito il diritto di accesso e di cancellazione sono stati esercitati. In applicazione di questi principi il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito e sanzionato la società per non aver fornito alcun riscontro alla richiesta della ex collaboratrice nell’arco di circa sei mesi e per aver, inoltre, mantenuto sul proprio sito internet foto, email e numero di cellulare per almeno un mese dopo la richiesta di cancellazione. Il provvedimento va letto con attenzione, perché conferma che l’osservanza delle norme sul trattamento dei dati personali ha acquisito uno spazio centrale nella gestione dei rapporti di lavoro, il cui inadempimento ha ricadute sul piano economico e reputazionale.

Fonte: SOLE24ORE