Caporalato: per la configurazione del reato è sufficiente la vulnerabilità del lavoratore

Caporalato: per la configurazione del reato è sufficiente la vulnerabilità del lavoratore

  • 7 Aprile 2026
  • Pubblicazioni
Ai fini dell’integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), lo stato di bisogno può consistere in una situazione di vulnerabilità economico-personale idonea a incidere sulla libertà di autodeterminazione del lavoratore: lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 10 marzo 2026 n. 9200. Un datore di lavoro, approfittando dello stato di bisogno di diversi dipendenti, gli imponeva turni massacranti, salari miseri e la restituzione illecita di parte della busta paga sotto minaccia di licenziamento. Per i suddetti comportamenti veniva tratto a giudizio e condannato, sia in primo che in secondo grado, con l’accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. caporalato) ed estorsione. Le indagini confermavano la validità delle denunce di alcuni lavoratori, denunce corroborate tra l’altro da intercettazioni e testimonianze, che attestavano la sistematica violazione delle norme di sicurezza e dei diritti contrattuali, nonché, la costrizione dei lavoratori a rinunciare a parte dei propri compensi. Inoltre, durante le perquisizioni gli investigatori rinvenivano della documentazione manoscritta dall'imputato nella quale annotava cifre e conteggi relativi alle somme di denaro che i lavoratori dovevano consegnargli, ossia la parte di retribuzione e di TFR che venivano costretti a retrocedere sotto minaccia di licenziamento. Questa documentazione forniva un riscontro esterno ed indipendente di fondamentale importanza, poiché confermava la realtà dei fatti riferita dai lavoratori, restituendo un quadro della vicenda totalmente difforme da quello che era stato rappresentato dalla difesa dell’imputato. I principali capi di accusa contro il datore di lavoro riguardano i reati di sfruttamento del lavoro ed estorsione. Nel dettaglio, i reati contestati consistevano in: 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.): al datore di lavoro veniva contestato di aver approfittato dello stato di bisogno dei suoi dipendenti, costituiti da soggetti vulnerabili (con bassa scolarizzazione, scarsa specializzazione, in alcuni casi portatori di handicap, unici percettori di reddito con figli a carico e senza alternative di impiego) per sottoporli a gravi condizioni di sfruttamento. Gli indici di tale sfruttamento comprendevano: 
pagamento di una retribuzione di gran lunga inferiore rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali; 
orario di lavoro prolungato per oltre 10 ore giornaliere, significativamente esorbitante rispetto ai limiti stabiliti; 
assenza di riposi settimanali, ferie o congedi per malattia; 
molteplici violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, tra cui la grave mancanza di presidi antinfortunistici e di servizi igienici; 
estorsione (art. 629 c.p.): l'imputato era accusato di aver costretto i lavoratori a restituire in contanti una parte della retribuzione e del TFR che risultavano formalmente in busta paga. Per ottenere queste somme illecite, faceva ricorso alla minaccia di licenziamento o alla prospettiva di non rinnovare i loro contratti a termine. In alcuni casi, i dipendenti venivano addirittura accompagnati da un suo incaricato a prelevare la retribuzione in banca per poi essere scortati in uno studio notarile a consegnare la quota da restituire.
Nella Sentenza 10 febbraio 2026 n. 9200, la Corte di Cassazione chiarisce che lo stato di bisogno, ai fini della configurazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, non deve essere inteso come uno stato di necessità assoluto in grado di annientare totalmente la libertà di scelta. Al contrario, esso viene definito come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, capace di limitare la volontà della vittima e di indurla ad accettare condizioni lavorative particolarmente svantaggiose. I giudici hanno così respinto la tesi della difesa, la quale sosteneva che per integrare tale stato fosse necessaria una situazione tendenzialmente irreversibile che compromettesse fortemente la libertà contrattuale. Nella vicenda in esame, lo stato di bisogno era stato accertato valutando le condizioni economiche e personali dei lavoratori che si trovavano in una situazione di marcata vulnerabilità tale da incidere sulla loro libertà di autodeterminazione. Gli elementi concreti che hanno definito questo stato erano: 
bassa scolarizzazione e scarsa specializzazione lavorativa; 
essere gli unici percettori di reddito all'interno del nucleo familiare, con figli a carico; 
la presenza, in alcuni casi, di portatori di handicap; 
la generale mancanza di prospettive e alternative valide di impiego sul territorio. 
I giudici di legittimità, tra l’altro evidenziavano quale ulteriore indice di sfruttamento, le specifiche carenze e violazioni rilevate in punto di presidi antinfortunistici, valorizzando e condividendo quanto emerso nel giudizio di merito nel corso del quale erano risultate evidenti e numerose violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, facendo sul punto riferimento specifico a quanto accertato, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, dal controllore giudiziario della azienda nominato dal Tribunale. La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha stabilito un principio di notevole interesse ai fini della configurazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, confermando che lo sfruttamento si configura in presenza di condizioni lavorative inique, desumibili da indici quali la corresponsione di una retribuzione palesemente difforme dai minimi contrattuali, l’imposizione di orari di lavoro gravemente eccedenti quelli previsti dalla contrattazione collettiva, l’assenza di riposi e tutele, nonché le violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL