Abuso del congedo straordinario per assistenza a familiare disabile: legittimo il licenziamento

Abuso del congedo straordinario per assistenza a familiare disabile: legittimo il licenziamento

  • 7 Aprile 2026
  • Pubblicazioni
Con l'ordinanza n. 5447 del 11 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'abuso del congedo straordinario, previsto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, può giustificare il licenziamento disciplinare. Il principio fondamentale è che l'assenza dal lavoro deve essere strettamente funzionale a un'assistenza effettiva, continuativa e globale al familiare disabile.  Sebbene al lavoratore siano concessi spazi per le proprie esigenze personali, deve essere sempre garantito un intervento assistenziale permanente. La Suprema Corte ha chiarito che la totale assenza di nesso causale tra l'assenza dal lavoro e l'assistenza al disabile costituisce un uso improprio del diritto e una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo. Nel caso esaminato, i giudici hanno accertato non solo la mancanza di una concreta attività di assistenza da parte del lavoratore, ma anche l'assenza del requisito della convivenza con la madre disabile, elemento essenziale per la fruizione del beneficio. Di conseguenza, pur riconoscendo l'illegittimità del licenziamento per un vizio procedurale (tardività della contestazione) e accordando la sola tutela indennitaria, la Corte ha confermato la sussistenza dell'abuso del diritto da parte del dipendente, rigettandone il ricorso.