Staff leasing senza i vincoli di durata del contratto a termine

Staff leasing senza i vincoli di durata del contratto a termine

  • 7 Aprile 2026
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Il rapporto triangolare in virtù del quale un’azienda utilizzatrice si avvale, a tempo indeterminato, di un lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato da un’agenzia per il lavoro autorizzata (cosiddetto staff leasing) non è soggetto ai limiti di durata previsti per i contratti a termine e, soprattutto, è regolato dalla legge italiana in modo conforme al diritto comunitario. Questi i principi affermati dal Tribunale di Brescia, con la sentenza 419/2026. La vicenda trae origine dal ricorso di un lavoratore assunto nel 2020 da un’agenzia per il lavoro con contratti a termine, prorogati fino a fine anno, e successivamente stabilizzato, dal 1° gennaio 2021, con contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Il lavoratore è stato quindi inviato in missione continuativa presso la medesima società utilizzatrice, fino al maggio 2024, quando la missione è stata interrotta con contestuale collocazione in disponibilità. In giudizio egli ha rivendicato, tra l’altro, differenze retributive e l’applicazione dei limiti temporali propri della somministrazione a termine, sostenendo l’illegittimità del protrarsi del rapporto in missione e l’incompatibilità della disciplina interna con i principi del diritto dell’Unione. Il Tribunale ha respinto integralmente le domande, muovendo da una ricostruzione sistematica della disciplina della somministrazione. È stata ribadita la distinzione strutturale tra somministrazione a termine e a tempo indeterminato: nel primo caso opera la disciplina limitativa contenuta nell’articolo 19 del Dlgs 81/2015, funzionale a prevenire fenomeni di precarizzazione; nel secondo, invece, il lavoratore è assunto stabilmente dall’agenzia e il rapporto è regolato dalla disciplina generale del lavoro subordinato a tempo indeterminato. Da ciò consegue che il limite massimo di 24 mesi non è applicabile allo staff leasing, in quanto riferito espressamente ai soli rapporti a termine. Il giudice sottolinea, inoltre, che la ratio delle norme europee e interne in materia di contratti temporanei – evitare l’abuso della reiterazione di rapporti precari – non ricorre in questo caso, dove il lavoratore gode di una stabilità contrattuale garantita dall’assunzione a tempo indeterminato e dalla previsione dell’indennità di disponibilità nei periodi tra una missione e l’altra. Tale assetto, unitamente agli obblighi di ricollocazione posti a carico dell’agenzia dal Ccnl di settore, esclude la configurabilità di una condizione di precarietà assimilabile a quella dei contratti a termine . Quanto al profilo retributivo, il Tribunale richiama il principio di parità di trattamento previsto dagli articoli 33 e 35 del Dlgs 81/2015, rilevando come il lavoratore avesse ricevuto un trattamento economico non inferiore a quello dei dipendenti dell’utilizzatore di pari livello, comprensivo delle voci previste dalla contrattazione collettiva applicabile. La decisione si segnala per l’esplicita presa di posizione sul rapporto tra disciplina nazionale della somministrazione a tempo indeterminato e diritto dell’Unione (su cui è attesa una pronuncia della Corte di giustizia dell’Ue): il Tribunale esclude che i principi elaborati dalla giurisprudenza europea in tema di lavoro a termine possano essere estesi allo staff leasing, mettendo bene in evidenza la sostanziale diversità tra le due fattispecie. La sentenza assume un rilievo particolare, quindi, in quanto smentisce l’orientamento emerso in alcune pronunce di merito che avevano ipotizzato una possibile incompatibilità della normativa italiana con il diritto comunitario, riaffermando invece la coerenza del sistema interno e la piena legittimità del modello della somministrazione a tempo indeterminato.

Fonte: SOLE24ORE