Demansionamento parziale ma sistematico: i criteri per il risarcimento
- 1 Aprile 2026
- Pubblicazioni
Con l'ordinanza n. 7711/2026, la Cassazione interviene sul demansionamento parziale, stabilendo principi chiari sia sull'illiceità della condotta che sulla quantificazione del danno. La Corte afferma che l'adibizione a mansioni inferiori, anche se non prevalente, è illegittima qualora diventi sistematica e non meramente occasionale. La valutazione non è solo quantitativa ma anche qualitativa. Nel caso di un infermiere, l'assegnazione per il 10% del tempo lavorativo a compiti dequalificanti per oltre 10 anni è stata giudicata "assai significativa" e non marginale, integrando un illecito datoriale. Tuttavia, la Suprema Corte ha confermato che il risarcimento del danno deve essere proporzionato all'effettiva entità della lesione. Se il demansionamento è parziale, il risarcimento non può essere pieno. È stata quindi ritenuta corretta la liquidazione equitativa del danno in una misura (10% della retribuzione) parametrata all'incidenza delle mansioni inferiori, in quanto rispecchia la parzialità del pregiudizio subito dal lavoratore.