Decreto Aiuti quater – Fringe benefit fino a 3000 euro

Decreto Aiuti quater – Fringe benefit fino a 3000 euro

  • 3 Dicembre 2022
  • Pubblicazioni
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il decreto Aiuti quater che aumenta fino a 3.000 euro la soglia di esenzione dei fringe benefit che possono essere corrisposti dal datore di lavoro, già innalzata a 600 euro per il 2022 dal decreto Aiuti bis. L’esenzione si applica sia alla contribuzione che all’imposizione fiscale per il solo anno 2022 (art. 3, comma 10, D.L. n. 176/2022 di modifica dell’art. 12, c. 1, D.L. n. 115/2022). Tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. In questo caso il datore di lavoro, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, deve acquisire e conservare la documentazione di giustificazione della somma spesa ovvero una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà da  parte del lavoratore interessato. Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 TUIR , nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. I benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L’agevolazione si applica limitatamente all’anno d’imposta 2022, ovvero alle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2023 (periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono).