Licenziamento in prova: nullo se per malattia o prova Insufficiente
- 1 Aprile 2026
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Un recente provvedimento del Tribunale di Pisa (sent. n. 84/2026) ha ribadito importanti limiti al potere di recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova, dichiarando nullo un licenziamento per due ordini di ragioni. In primo luogo, il recesso è illegittimo per violazione dell'art. 2096 c.c. qualora il periodo di lavoro effettivo sia stato talmente breve da non consentire un'adeguata valutazione delle capacità del dipendente. Nel caso di specie, 8 giorni lavorati su 60 sono stati ritenuti insufficienti. Le assenze per malattia o infortunio, infatti, sospendono il periodo di prova, che deve essere prolungato per una durata pari a quella dell'assenza, in virtù del principio di effettività della prova stessa. In secondo luogo, il licenziamento è stato ritenuto nullo in quanto discriminatorio, poiché la decisione di recedere era stata determinata esclusivamente dalle condizioni di salute della lavoratrice e dalle sue assenze per malattia. La finalità del patto di prova è consentire alle parti di valutare la convenienza del rapporto, non di giustificare un recesso basato su motivi illeciti o sulla mancata esecuzione della prova stessa per cause non imputabili al lavoratore.