La sentenza della Corte di Cassazione 25 marzo 2026 n. 11174 origina dal il ricorso presentato da un coordinatore per la sicurezza, condannato per non aver adeguatamente vigilato sulla sicurezza in un cantiere edile. L'imputato, in qualità di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, era stato ritenuto colpevole di omesso controllo nei confronti di una ditta subappaltatrice e della mancata verifica dei piani operativi di sicurezza. La difesa tentava di contestare la validità della condanna basandosi su errori procedurali e sulla presunta ignoranza dell'inizio effettivo dei lavori. Tuttavia, i giudici ritenevano il ricorso inammissibile, confermando che la posizione di garanzia del coordinatore impone allo stesso un ruolo attivo e, non meramente passivo, nella sorveglianza delle attività lavorative. Compiti principali di un coordinatore per la sicurezza. Il coordinatore per la sicurezza è una figura chiave nel mondo dell'edilizia e dei cantieri temporanei o mobili con compiti ed obblighi sia in fase di progettazione che di esecuzione consistenti in:
esercitare un'alta vigilanza. Il coordinatore ha una posizione di garanzia che impone obblighi di "alta vigilanza" sul cantiere. Tale compito richiede un atteggiamento attivo e non può essere eluso attraverso una condotta meramente passiva o, attendista;
verificare l'applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC). Deve controllare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, che le ditte appaltatrici e subappaltatrici rispettino le disposizioni contenute nel PSC;
controllare il Piano operativo di sicurezza (POS). Ha l'obbligo di verificare l'idoneità del POS redatto dalle ditte esecutrici, accertandosi in primo luogo che questo venga adeguatamente redatto prima dell'inizio delle attività;
garantire la complementarietà tra i piani. Deve assicurare la compatibilità e la complementarietà tra il POS delle singole ditte e il PSC generale;
adeguare il PSC. È suo compito aggiornare e adeguare il PSC all'evoluzione dei lavori nel cantiere;
verifica proattiva sul cantiere. In presenza di indizi sull'avvio delle attività (come date indicate nei cartelli di cantiere o notifiche al Comune), il coordinatore deve intervenire per accertare di persona la presenza di eventuali ditte (anche subappaltatrici), esigere l'esibizione del POS e imporre il rispetto degli obblighi di sicurezza, anche qualora non avesse ancora ricevuto formalmente la documentazione. Come viene definita la responsabilità omissiva in ambito cantieristico. In ambito cantieristico, ed in particolare per la figura del coordinatore per la sicurezza, la responsabilità omissiva è strettamente legata alla violazione della sua "posizione di garanzia" e dei conseguenti obblighi di "alta vigilanza". Secondo quanto emerge dalla sentenza in commento, tale responsabilità si definisce attraverso i seguenti principi chiave:
divieto di condotta passiva o attendista. Gli obblighi di sicurezza e controllo non possono in alcun modo essere elusi mantenendo un atteggiamento meramente passivo o di attesa. Il coordinatore è tenuto a un ruolo attivo;
dovere di verifica proattiva. La responsabilità omissiva si concretizza quando il soggetto omette di verificare quanto avviene nel cantiere, specialmente in presenza di indizi che fanno presumere l'inizio delle attività (come l'esposizione di cartelli di cantiere o l'invio di notifiche ai Comuni). In questi casi, il coordinatore deve intervenire per accertare di persona se i lavori siano effettivamente iniziati;
l'ignoranza non è una scusante. Affermare di non essere a conoscenza della presenza di una specifica ditta (ad esempio, una subappaltatrice) nel cantiere non solleva il coordinatore dalle sue responsabilità. Al contrario, l'aver omesso qualsiasi controllo è proprio la causa di tale ignoranza, configurando una violazione dei gravi obblighi su di lui gravanti;
mancata pretesa documentale. Si configura una responsabilità per omissione anche quando non si esige dalle ditte affidatarie o subappaltatrici l'esibizione della documentazione obbligatoria, come il POS, e quando non si procede a verificarne la corretta applicazione e la compatibilità con il PSC. Quali sono le differenze tra PSC e POS in cantiere. Le principali differenze tra PSC e POS emergono principalmente attraverso i diversi ruoli e obblighi che questi documenti impongono alle figure del cantiere:
il POS è un documento specifico che deve essere redatto e obbligatoriamente esibito dalle singole ditte esecutrici (comprese le ditte subappaltatrici) prima di operare nel cantiere. Il PSC, invece, è il documento di coordinamento generale le cui disposizioni devono essere rispettate e applicate da tutte le ditte presenti;
il PSC è un documento dinamico che il coordinatore per la sicurezza ha il compito di adeguare costantemente all'evoluzione dei lavori e agli specifici interventi delle ditte subappaltatrici nel cantiere. Il POS, al contrario, viene acquisito dal coordinatore per essere sottoposto a verifica;
il coordinatore non redige il POS delle aziende, ma ha il preciso compito di verificarne l'idoneità e di controllare che tale documento sia compatibile e complementare con il PSC. La redazione di un POS adeguato da parte dell'azienda esecutrice è vista come la prima e fondamentale disposizione impartita dal PSC stesso. Il concetto di "alta vigilanza" nel cantiere definisce gli obblighi stringenti legati alla posizione di garanzia assunta dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e non si esaurisce in un controllo formale o burocratico a distanza, ma si configura come un dovere di ispezione continua e di verifica fattuale delle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL