Sicurezza sul lavoro: la tolleranza di prassi rischiose fonda la responsabilità del datore di lavoro

Sicurezza sul lavoro: la tolleranza di prassi rischiose fonda la responsabilità del datore di lavoro

  • 30 Marzo 2026
  • Pubblicazioni
Con la sentenza n. 1033/2025, la Cassazione penale ha confermato la condanna della legale rappresentante di un'impresa subappaltatrice per lesioni colpose aggravate in danno di un lavoratore. L'infortunio è avvenuto mentre il dipendente svolgeva mansioni esorbitanti dall'oggetto del contratto, privo di attrezzature idonee, adeguata formazione/informazione e di una valutazione dei rischi per l'attività "di fatto" prestata. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, che contestava l'esigibilità della condotta alternativa lecita e la mancata prova della conoscenza di prassi elusive da parte del datore di lavoro. Viene ribadito che, se l'organizzazione aziendale consente o tollera attività rischiose extra-contrattuali, la prevedibilità dell'evento e l'esigibilità di misure preventive si valutano in modo concreto, non potendo il garante trincerarsi dietro una formale ignoranza. È stata inoltre confermata l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), stante la gravità e molteplicità delle omissioni.