La risoluzione consensuale per gestire gli esuberi non dà diritto alla Naspi

La risoluzione consensuale per gestire gli esuberi non dà diritto alla Naspi

  • 30 Marzo 2026
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Il lavoratore non ha diritto ad accedere all’indennità di disoccupazione Naspi se il contesto nel quale matura l’accordo transattivo di risoluzione consensuale del rapporto è una riorganizzazione datoriale finalizzata alla riduzione del personale. Neppure risulta rilevante che, nell’ambito dell’accordo transattivo, siano stati previsti il riferimento all’indennità di mancato preavviso e il pagamento di un incentivo all’esodo. La Naspi non opera anche se la risoluzione consensuale è stata raggiunta nell’ambito di una transazione in sede protetta, secondo l’articolo 2113, comma 4, del Codice civile, in cui le parti hanno definito ogni pretesa non solo sul rapporto, ma anche rispetto alla sua cessazione, e proprio in virtù di queste previsioni il datore ha versato un incentivo all’esodo. La Naspi compete unicamente nelle situazioni tipizzate dalla norma di legge (articolo 3 del Dlgs 22/2015), in cui l’ipotesi della risoluzione consensuale (che dà titolo alla prestazione di assicurazione sociale contro la disoccupazione involontaria) è relegata alla procedura di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori assunti prima delle norme del Jobs act (articolo 7 della legge 604/1966). Le altre ipotesi in cui è riconosciuta la Naspi sono le cessazioni del rapporto di lavoro dovute a dimissioni per giusta causa o a intimazione del licenziamento (soggettivo od oggettivo). Dato questo assetto normativo, non si può accogliere la tesi per cui, se alla base dell’accordo di risoluzione consensuale si colloca «una scelta riorganizzativa datoriale finalizzata alla riduzione del personale», l’accesso del lavoratore alla Naspi è consentito mediante applicazione analogica dell’istituto dell’offerta di conciliazione (articolo 6 del Dlgs 23/2015). La norma in questione prevede che, laddove il lavoratore accetti l’assegno circolare con l’offerta economica del datore, il licenziamento non è più soggetto a impugnazione e il rapporto di lavoro è estinto. Questa tesi era stata seguita dalla Corte d’appello di Bologna in una causa promossa dall’Inps per la restituzione della Naspi, versata a un dipendente che ha cessato il rapporto con accordo di risoluzione consensuale in sede protetta e riconoscimento di un incentivo economico all’esodo. La domanda era stata rigettata e l’Inps ha presentato ricorso in cassazione. Riformando la decisione dei giudici di merito, la Suprema corte (ordinanza 6988/2026) afferma che l’estensione analogica dell’articolo 6 del Dlgs 23/2015 non è tecnicamente consentita, in quanto non si tratta di intervenire con una soluzione rimediale rispetto a un vuoto normativo. L’accesso alla Naspi è disciplinato, infatti, da un’apposita normativa di legge, al cui interno si collocano i casi tassativi in cui è previsto il versamento ai lavoratori dell’indennità contro la disoccupazione involontaria. Se, dunque, il rapporto cessa per effetto di una risoluzione consensuale, al di fuori del più ridotto perimetro della procedura di licenziamento individuale, secondo l’articolo 7 della legge 604/1966, la Naspi non opera, neppure se la risoluzione consensuale si colloca in un contesto di esuberi e il lavoratore ha firmato un accordo transattivo in sede protetta con pagamento di un incentivo all’esodo per la definizione di ogni pretesa.

Fonte: SOLE24ORE