Scioperi nella logistica: i nuovi paletti della Commissione

Scioperi nella logistica: i nuovi paletti della Commissione

  • 30 Marzo 2026
  • Pubblicazioni
La Delibera n. 26/88 dell’11 marzo 2026 della Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali segna un passaggio importante – e, per certi versi, atteso – nel rapporto tra conflitto collettivo e filiera logistica. Il punto di partenza è semplice, ma le conseguenze sono tutt’altro che banali: la Commissione sancisce infatti che anche le attività di logistica “strumentale” al trasporto su gomma rientrano nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, con conseguente applicazione della L. 146/1990. Non si tratta, chiaramente, di una semplice querelle nominalistica. Significa, in concreto, attrarre nel perimetro della legge 146 – con tutti i conseguenti obblighi (quindi preavviso, procedure di raffreddamento, indicazione di modalità e durata, rispetto delle prestazioni indispensabili) – anche una parte della filiera che, negli ultimi anni, è stata spesso terreno di forme di conflitto atipiche, non sempre coincidenti con lo sciopero in senso tecnico e proprio per questo ritenute estranee ai vincoli della L. 146/1990. Il vero snodo: dall’“approvvigionamento” alla filiera. La chiave interpretativa della delibera è nell’uso, già presente nella L. 146/1990, del termine “approvvigionamento”. Non trasporto, ma approvvigionamento: cioè l’intera catena che consente ai beni essenziali di arrivare a destinazione. Da qui il passaggio decisivo della motivazione: se l’approvvigionamento è servizio essenziale, lo sono anche le attività che lo rendono possibile, ossia movimentazione, stoccaggio e distribuzione. In altre parole, la logistica non è più ancillare: è parte integrante del servizio. Il ragionamento si salda, peraltro, sia con l’evoluzione del diritto civile (art. 1677-bis c.c.), che valorizza l’unitarietà funzionale delle prestazioni logistiche, sia con la disciplina collettiva di settore, che già riconosce la continuità funzionale tra trasporto e attività logistiche. Un effetto pratico (non secondario): stop agli scioperi “chirurgici”.Tuttavia il punto più incisivo – e probabilmente più discusso – è un altro: la Commissione chiarisce che la disciplina si applica ogni volta che lo sciopero si svolge nell’ambito di un servizio essenziale, anche se formalmente limitato ad attività non essenziali. Tradotto: non basta “dichiarare” che si colpisce solo una parte della filiera per sottrarsi alla L. 146/1990. Il frazionamento unilaterale non è sufficiente, salvo il caso – piuttosto circoscritto – di attività realmente autonome sul piano strutturale e funzionale. Questo è un passaggio che sembra destinato a incidere direttamente su molte pratiche di conflitto che si sono diffuse negli ultimi anni nella logistica, dove lo sciopero mirato su specifici snodi (hub, magazzini, cooperative) veniva spesso utilizzato proprio per aggirare i vincoli della disciplina sui servizi essenziali. La precisazione (che ridimensiona, ma non ribalta). A seguito delle prime reazioni, la Commissione è intervenuta con una nota di chiarimenti, precisando che la delibera riguarda solo la movimentazione di beni di prima necessità, non l’intero settore in quanto tale. Il chiarimento sicuramente mira a evitare una lettura eccessivamente espansiva, ma non cambia il dato sostanziale: nei fatti, una parte significativa della logistica – quella che incide su beni essenziali – resta comunque attratta nel regime della legge 146. E, soprattutto, resta ferma la logica di fondo: se l’attività si inserisce in una filiera che coinvolge beni essenziali, non è sufficiente isolare artificialmente il segmento non essenziale per sottrarsi alle regole. Le reazioni: un equilibrio non scontato. 
Le reazioni sono state, come prevedibile, divergenti. Dal lato sindacale, le critiche sono nette: si contesta una compressione del diritto di sciopero e un’estensione ritenuta indebita della L. 146/1990 a un comparto che presenta caratteristiche peculiari, anche in termini di organizzazione del lavoro e frammentazione della filiera. Dal lato delle imprese, invece, il giudizio è generalmente favorevole. Le organizzazioni di categoria hanno letto l’intervento come un passo nella direzione di una maggiore prevedibilità e continuità dei servizi, in un settore ormai centrale per il funzionamento delle catene di approvvigionamento. Al di là delle diverse prese di posizione, la delibera sembra fissare un punto abbastanza chiaro sul piano interpretativo: la logistica, almeno quando incide sull’approvvigionamento di beni essenziali, non può più essere considerata uno spazio “neutro” rispetto alla disciplina della L. 146/1990. Più che di un’estensione della norma, si tratta di una lettura che tiene conto di come oggi funzionano le filiere produttive e distributive, sempre più integrate e interdipendenti tra loro. In questa prospettiva, l’attenzione si sposta – almeno in parte – dalla singola attività considerata isolatamente alla funzione che essa svolge all’interno della filiera. Il risultato è un quadro più definito, con cui – nel concreto – tutti gli operatori del settore, imprese e organizzazioni sindacali, saranno inevitabilmente chiamati a confrontarsi nella gestione delle iniziative di sciopero.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL