Contestazione disciplinare: senza prova di ricezione, i precedenti non valgono
- 30 Marzo 2026
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La validità di un procedimento disciplinare si fonda sulla prova che la contestazione sia giunta a conoscenza del lavoratore e la sola spedizione di una lettera raccomandata non è sufficiente a integrare tale prova. La presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c. opera, infatti, solo quando l'atto giunge effettivamente all'indirizzo del destinatario. Di conseguenza, se la raccomandata viene restituita al mittente, la presunzione non scatta e la comunicazione non può ritenersi avvenuta. Come ribadito dalla Corte d’Appello di Brescia (sentenza n. 237/2025), in assenza della prova del perfezionamento di consegna (ad esempio tramite avviso di ricevimento o attestazione di compiuta giacenza), le contestazioni non sono validamente comunicate. Pertanto, eventuali precedenti disciplinari non possono essere utilizzati per fondare la recidiva e giustificare una sanzione più grave, come il licenziamento, che risulterebbe sproporzionato. L'onere di dimostrare l'avvenuto recapito grava interamente sul datore di lavoro.