Ampliamento dei ragionevoli accomodamenti
- 26 Marzo 2026
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Con l’ordinanza del 24 febbraio 2026, anche il Tribunale di Firenze si è pronunciato in merito ai c.d. ragionevoli accomodamenti. Il caso di specie nasce da una lavoratrice, disabile, la quale chiedeva di essere trasferita da Firenze, ove aveva sempre prestato servizio, presso un’altra sede della Società a Palermo quale accomodamento ragionevole, a causa delle proprie condizioni di salute e della necessità di essere assistita dai familiari, tutti residenti in provincia di Palermo. Il Tribunale, dopo aver richiamato le nozioni comunitarie di disabilità e di ragionevoli accomodamenti, ha ribadito l’orientamento della Suprema Corte, secondo cui, al limite espresso della sproporzione o eccessività dell’onere (costo) in capo alla datrice di lavoro, si affianca quello sottinteso al carattere “ragionevole” dell’accomodamento, che – quale espressione dei più ampi doveri di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali e nell’ottica di bilanciare gli interessi giuridicamente rilevanti delle parti contrapposte – porta a considerare ragionevole «ogni soluzione organizzativa praticabile che miri a salvaguardare il posto di lavoro del disabile in un’attività che sia utile per l’azienda e che imponga all’imprenditore, oltre che al personale eventualmente coinvolto, un sacrificio che non ecceda i limiti di una tollerabilità considerata accettabile secondo la “comune valutazione sociale”» (Cassazione n. 6497/2021). In nome di detti principi di buona fede e correttezza – che si ritiene avranno sempre più peso nella valutazione della “ragionevolezza” fino a divenire elementi integrativi del contratto di lavoro e generatori di veri e propri diritti dei lavoratori disabili – il Tribunale ha, dunque, ritenuto «non eccessivo» l’onere economico in capo a un punto vendita di Palermo (peraltro già inefficiente). Il Tribunale territoriale ha poi affermato che – per escludere il trasferimento quale soluzione ragionevole – la Società avrebbe dovuto provare la totale “inutilità” dell’impiego della lavoratrice presso l’unità produttiva richiesta quale nuova destinazione. Infine, il giudice toscano ha affermato che neppure il trasferimento della sede di lavoro a Palermo – con contestuale modifica organizzativa di variazione dell’articolazione dell’orario a tempo parziale implicante l’adibizione della ricorrente anche in orario pomeridiano – costituirebbe una soluzione, poiché risulterebbe contraddittoria rispetto alle esigenze di tutela fatte valere dalla ricorrente, che per ragioni di salute era adibita a orario mattutino. Com’è evidente, l’area dei ragionevoli accomodamenti è, dunque, destinata ad ampliarsi e a trovare una diversa conformazione per ogni singola situazione, fino a decretare dei veri e propri diritti soggettivi dei lavoratori, pur non previsti dalla legge, ma ancorandoli al rispetto dei principi di buona fede e correttezza.