Il caso oggetto della Sentenza 13 febbraio 2026 n. 3263 della Corte di Cassazione origina da un episodio verificatosi nell’ambito dell’attività amministrativo-contabile da parte di una lavoratrice addetta alla gestione dei pagamenti aziendali, la quale disponeva un bonifico in favore di un soggetto estero sulla base di una richiesta ricevuta via e-mail apparentemente proveniente dal presidente della società. La vicenda presenta i tratti tipici delle cd. operazioni di CEO fraud, nelle quali la richiesta di pagamento proviene apparentemente da un soggetto apicale e si inserisce nelle ordinarie attività aziendali. La comunicazione si rivelava, infatti, successivamente fraudolenta e determinava la perdita della somma trasferita, pari a circa 16.000 euro. Successivamente:
il datore di lavoro contestava alla dipendente la violazione degli obblighi di diligenza connessi alle mansioni svolte e irrogava il licenziamento disciplinare;
la lavoratrice impugnava la decisione, sostenendo di avere agito quale vittima di una truffa e deducendo, quale profilo centrale della propria difesa, di aver posto in essere le opportune verifiche prima di effettuare il bonifico per la riconducibilità e che la condotta contestata fosse riconducibile tra le fattispecie previste dal CCNL come punibili con una multa. Inoltre, la lavoratrice contestava altresì la ricostruzione operata in sede di merito in ordine alle procedure interne relative ai pagamenti e all’assenza di un’ideona formazione sulle tecniche di phishing;
i giudici di merito rilevavano che la lavoratrice, in ragione delle mansioni svolte nell’ambito della gestione dei pagamenti, era tenuta a effettuare verifiche prima di disporre un bonifico di importo rilevante. La richiesta ricevuta presentava, secondo la ricostruzione accolta, elementi idonei a far emergere la necessità di un controllo ulteriore, quali la richiesta di eseguire un pagamento verso l’estero, la mancanza di documentazione giustificativa e il carattere anomalo della comunicazione rispetto alle ordinarie modalità operative. Su tali basi, la condotta veniva qualificata come gravemente negligente, in quanto realizzata in violazione degli obblighi di diligenza connessi alle mansioni svolte e idonea a determinare un pregiudizio economico per il datore di lavoro. La Corte di Cassazione veniva così investita della questione a seguito del ricorso proposto dalla lavoratrice, la quale contestava e deduceva, tra l’altro, la mancata considerazione da parte dei giudici dell’assenza di procedura di sicurezza specifica sulle modalità di pagamento. La Corte esamina in primo luogo le censure relative alla valutazione delle procedure interne e alla ricostruzione delle modalità operative seguite nell’esecuzione del pagamento. Su questo punto, la decisione ha chiarito come il giudizio sulla condotta non si esaurisca nella mera verifica del rispetto di una specifica procedura aziendale, ma richieda una valutazione complessiva del comportamento tenuto in relazione alle mansioni svolte. Il parametro di riferimento della diligenza professionale richiesta dalla natura della prestazione ha posto in luce l’assenza di verifiche che risultano normalmente esigibili nell’ambito dell’attività di gestione dei pagamenti. In tale prospettiva, la Corte ha valorizzato la presenza di elementi idonei a far emergere l’anomalia della comunicazione, con conseguente esigenza di un controllo ulteriore prima della disposizione del bonifico. Particolare rilievo assume il motivo relativo alla mancata formazione sulle tecniche di phishing, invocato dalla lavoratrice quale elemento idoneo a incidere sulla qualificazione della condotta. Sul punto, la Corte ha escluso che l’assenza di formazione avesse carattere rilevante, secondo la Sentenza le mansioni svolte dalla lavoratrice e il tipo di attività affidatale implicava la corretta gestione dei pagamenti e la realizzazione delle opportune verifiche. La carenza di formazione viene quindi considerata irrilevante rispetto alla valutazione della condotta, in quanto la riconoscibilità delle anomalie ricavabili dagli elementi del caso concreto avrebbe dovuto indurre la lavoratrice a effettuare verifiche ulteriori prima della disposizione del pagamento. Il ragionamento seguito della Corte si è basato, dunque, sulla concreta possibilità di individuare tali anomalie nel momento del pagamento attraverso l’ordinaria attenzione richiesta nello svolgimento dell’attività affidata, con conseguente qualificazione della condotta in termini di negligenza. Secondo la Corte, le censure sollevate dalla ricorrente relativamente alla sussistenza della giusta causa del licenziamento non incidono sulla qualificazione della condotta, che viene ricondotta alle modalità dell’operazione e alle verifiche che risultavano esigibili in relazione alle mansioni svolte. Sul punto vengono richiamati i principi consolidati in materia, secondo i quali la valutazione di gravità dell’inadempimento richiede un apprezzamento complessivo che tenga conto della natura della prestazione, del grado di affidamento richiesto e delle conseguenze della condotta. Il danno economico subito dal datore di lavoro e la posizione della lavoratrice all’interno dell’organizzazione aziendale hanno assunto uno specifico rilievo ai fini della lesione del vincolo fiduciario. L’errore viene quindi valutato alla luce della diligenza esigibile in concreto, con conseguente attribuzione di rilievo alla riconoscibilità degli elementi di anomalia e alla mancata attivazione di verifiche ulteriori. La decisione conferma, quindi, l’esito dei giudizi di merito e qualifica la condotta della lavoratrice come violazione degli obblighi di diligenza connessi alle mansioni svolte. Il rilievo viene attribuito alle modalità con le quali il pagamento è stato eseguito e alla presenza di elementi che, secondo la ricostruzione accolta, imponevano un controllo ulteriore prima della disposizione del bonifico. La provenienza fraudolenta della richiesta resta sullo sfondo della decisione e non incide sulla qualificazione della condotta, che viene esaminata in relazione alle verifiche che risultavano esigibili nel caso concreto.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL