Sanzionata ogni erogazione della retribuzione in contanti

Sanzionata ogni erogazione della retribuzione in contanti

  • 25 Marzo 2026
  • Pubblicazioni
L’istituto del cumulo giuridico non si applica alla sanzione prevista dall’articolo 1, comma 913, della legge 205/2017 nell’ipotesi di corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori con modalità non tracciabili, ovvero difformi da quanto stabilito dal comma 910 della stessa legge. Così la Corte di cassazione, con l’ordinanza 6633/2026, ha evidenziato che la lettura sistematica dei commi 910, 911 e 913 della legge di Bilancio 2018 fa emergere l’intenzione legislativa di rendere tracciabile ogni pagamento e, di conseguenza, di correlare l’applicazione delle sanzioni pecuniarie a ogni dazione economica che non rispetti le modalità di erogazione. Secondo quanto disposto dal comma 910, i datori di lavoro e i committenti devono provvedere al pagamento della retribuzione, nonché di eventuali acconti della stessa, unicamente con modalità tracciabili. In caso di violazione del precetto, il comma 913 prevede una sanzione amministrativa con importo da 1.000 a 5.000 euro, per la quale, come già chiarito dall’Ispettorato nazionale del lavoro (nota 4538/2018), il personale ispettivo non può diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione tramite l’adozione del provvedimento di diffida, dovendo, invece, applicare la disposizione prevista dall’articolo 16 della legge 689/1981, con conseguente determinazione della sanzione nella misura ridotta a un terzo del massimo, ovvero 1.666,67 euro. Rispetto alle modalità di calcolo della sanzione amministrativa, l’Ispettorato (nota 5828/2018) aveva altresì chiarito come la stessa debba essere calcolata in ragione del numero di mensilità (atteso il riferimento normativo all’erogazione della retribuzione, di norma corrisposta mensilmente) in cui si è verificata la violazione, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti. Ad esempio, nell’ipotesi in cui la violazione si sia protratta per due mensilità in relazione a cinque lavoratori, la sanzione amministrativa è pari a 1.666,67 x 2. L’ordinanza 6633/2026 conferma l’indicazione dell’Inl e rigetta la tesi del ricorrente che auspicava l’applicazione dell’istituto del cumulo giuridico, a fronte di più erogazioni in contanti. Infatti la Cassazione si esprime in linea con l’orientamento già assunto dall’Ispettorato del lavoro nella nota 606/2021: l’istituto del concorso formale di illeciti previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 689/1981 e quello del reato continuato applicabile per le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, che permette l’applicazione della sanzione nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave, non sono invocabili per la sanzione introdotta dal comma 913, in quanto le condotte non sono riconducibili a una configurazione unitaria. Questo perché, come chiarito dalla giurisprudenza in più occasioni (Cassazione 20129/2022; 26434/2014; 5252/2011; 12974/2008; 12844/2008), tale disciplina non è applicabile nei «casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte» e, nel caso di violazione della disposizione in esame, realizzata nel caso specifico attraverso erogazioni settimanali della retribuzione mediante denaro contante, appare evidente la sussistenza di una pluralità di violazioni.

Fonte: SOLE24ORE