La legge 34 dell’11 marzo 2026 - Legge annuale sulle piccole e medie imprese - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 68 del 23 marzo 2026, interviene con l’articolo 11 su un profilo che gli operatori del settore attendevano da tempo: l’inserimento della disciplina della sicurezza nel lavoro agile all’interno del Dlgs 81/2008 e, soprattutto, l’introduzione di sanzioni specifiche per la violazione dell’obbligo di informativa. Per comprendere la portata dell’intervento occorre muovere dal quadro previgente. L’articolo 22 della legge 81 del 22 maggio 2017, che ha introdotto il lavoro agile nel nostro ordinamento, prevedeva già un obbligo chiaro in capo al datore di lavoro: la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale fossero individuati i rischi generali e specifici connessi alla modalità agile. L’obbligo esisteva, era esigibile, ma scontava un limite strutturale: era collocato fuori dal Dlgs 81/2008. E poiché l’apparato sanzionatorio del Testo Unico sulla sicurezza opera esclusivamente in relazione agli obblighi in esso previsti, l’inadempimento dell’informativa non era direttamente sanzionabile ai sensi degli articoli 55 e seguenti del decreto. Nella pratica, il datore che ometteva la consegna poteva incorrere in una responsabilità civile in caso di infortunio o in un rilievo ai sensi del Dlgs 231/2001, ma non era esposto ad alcuna sanzione contravvenzionale direttamente azionabile dall’organo di vigilanza. Una lacuna che la dottrina segnalava da anni e che indeboliva in modo significativo la forza cogente della norma. L’articolo 11 della legge 34/2026 interviene esattamente su questo punto, con una duplice operazione. La prima: al comma 1, lettera a), viene inserito il nuovo comma 7-bis nell’articolo 3 del Dlgs 81/2008. La seconda: al comma 1, lettera b), viene integrato l’articolo 55, comma 5, lettera c), del medesimo decreto, con il richiamo espresso al nuovo obbligo. Il comma 7-bis recita:
«Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali».
Sul piano del contenuto precettivo, la disposizione riproduce nella sostanza quanto già previsto dall’articolo 22 della legge 81/2017: informativa scritta, cadenza annuale, individuazione dei rischi generali e specifici, obbligo di cooperazione del lavoratore. Non si registrano modifiche sostanziali agli obblighi datoriali. La novità è di natura sistematica: la collocazione dell’obbligo nell’articolo 3 del Dlgs 81/2008, la norma che ne delimita il campo di applicazione, lo porta all’interno del perimetro del Testo Unico e lo assoggetta al relativo regime sanzionatorio. Ed è qui che risiede il passaggio chiave. Il Dlgs 81/2008 è costruito come un sistema in cui ogni obbligo trova la corrispondente sanzione, tipizzata negli articoli da 55 a 60. Inserire un nuovo obbligo nel decreto senza prevedere la relativa sanzione significherebbe creare un’anomalia nel sistema: una norma di condotta priva di conseguenze in caso di inadempimento. Il legislatore ha quindi coerentemente modificato l’articolo 55, comma 5, lettera c), aggiungendo il richiamo all’articolo 3, comma 7-bis. Per effetto di tale modifica, la violazione dell’obbligo informativo è oggi punita con l’arresto da 2 a 4 mesi oppure con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, in piena equiparazione con gli altri inadempimenti degli obblighi informativi e formativi previsti dalla medesima lettera c). Le due operazioni – inserimento dell’obbligo e previsione della sanzione – sono inscindibili: non avrebbe avuto senso la prima senza la seconda. Merita attenzione il modo in cui il legislatore ha costruito la norma sotto il profilo delle dinamiche della sicurezza nel lavoro agile. Il comma 7-bis muove da un presupposto ineludibile: l’ambiente in cui si svolge la prestazione agile non rientra nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. Questa circostanza impone un criterio di proporzionalità nell’individuazione degli obblighi: il datore è tenuto all’assolvimento di «tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro». La formula comporta una valutazione della trasferibilità dei singoli obblighi prevenzionistici al contesto del lavoro agile, con l’esclusione di quelli che presuppongono il controllo diretto dei luoghi, come gli adempimenti relativi alla conformità strutturale di cui al Titolo II del Dlgs 81/2008. La menzione espressa dei rischi connessi all’utilizzo dei videoterminali riflette la realtà operativa dello smart working, nella quasi totalità dei casi caratterizzato dall’impiego di strumenti informatici dotati di schermo. Il richiamo al Titolo VII del Dlgs 81/2008 (articoli 172-179) risulta implicito nella formulazione della norma, con riguardo ai rischi per la vista, per l’apparato muscolo-scheletrico, per l’affaticamento fisico e mentale e per le condizioni ergonomiche della postazione. Il legislatore ha voluto evidenziare che nel lavoro agile il rischio prevalente è quello che discende dall’uso prolungato del videoterminale in postazioni non allestite dal datore, e che questo profilo deve necessariamente essere affrontato nell’informativa. L’ultima parte della disposizione richiama l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore. Si tratta della declinazione, nel contesto specifico del lavoro agile, del principio generale di cui all’articolo 20 del Dlgs 81/2008. La peculiarità del lavoro da remoto – in cui il lavoratore opera in un ambiente sottratto al controllo datoriale – rende questa cooperazione particolarmente rilevante: il datore individua i rischi e predispone le misure nell’informativa, il lavoratore è tenuto a renderle effettive. Si configura un modello di sicurezza condivisa, in cui la bilateralità degli obblighi rappresenta la chiave di volta del sistema. Il quadro complessivo della sicurezza nel lavoro agile si articola oggi su tre livelli normativi coordinati:
la Legge n. 81/2017 conserva la disciplina generale della fattispecie (accordo individuale, potere direttivo, recesso); l’articolo 3, comma 7-bis, del Dlgs 81/2008 definisce il contenuto degli obblighi di sicurezza e individua nell’informativa scritta lo strumento per adempiervi;
l’articolo 55, comma 5, lettera c), del medesimo decreto individua la sanzione per l’inadempimento, chiudendo il sistema.La scelta di replicare l’obbligo già previsto dalla legge 81/2017, senza modificarne il contenuto, è indicativa della volontà del legislatore: non si è inteso appesantire gli adempimenti per le imprese, ma dare effettività sanzionatoria a un obbligo che era già esistente, già esigibile, ma privo di una sanzione diretta nel sistema prevenzionistico. Con l’entrata in vigore della legge 34/2026, dunque, l’informativa annuale sulla sicurezza nel lavoro agile non è più un adempimento che il datore può trascurare senza conseguenze immediate. Chi la omette, chi la consegna in forma incompleta o non la aggiorna, è oggi esposto a una contravvenzione direttamente contestabile dall’organo di vigilanza. Il principio di effettività della tutela prevenzionistica, che richiede la corrispondenza tra obbligo e sanzione, è stato finalmente rispettato anche per il lavoro agile. Resta aperto il tema, più ampio, dell’adeguatezza dell’informativa scritta come unico presidio di sicurezza in un contesto lavorativo in continua evoluzione. L’emersione di rischi nuovi – i rischi psicosociali, il diritto alla disconnessione, la tutela della salute mentale del lavoratore da remoto – potrà richiedere in futuro un ripensamento complessivo del modello prevenzionistico. Ma il passo compiuto con la legge 34/2026 è significativo: un obbligo senza sanzione è un obbligo a metà, e ora quella metà mancante è stata colmata.
Fonte: SOLE24ORE