Niente Naspi alla lavoratrice in gravidanza che non convalida le dimissioni
- 25 Marzo 2026
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Non ha diritto alla Naspi la lavoratrice che presenta le dimissioni durante il periodo protetto per maternità ma poi non convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro. Lo ha affermato la Cassazione nell’ordinanza 6979/2026. In base all’articolo 55 del Dlgs 151/2001, se una lavoratrice si dimette durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, ha diritto alle indennità per il caso di licenziamento. L’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro, però, è vincolata alla convalida delle dimissioni. Nel caso specifico, invece, la Corte d’appello da un lato ha ritenuto le dimissioni inefficaci in quanto non convalidate e quindi ha ritenuto non cessato il rapporto di lavoro. Dall’altro lato, ha riconosciuto il diritto della lavoratrice alla Naspi. Ciò in quanto, hanno argomentato i giudici, l’inefficacia delle dimissioni non convalidate avrebbe effetto solo fino all’esaurimento del periodo protetto, per determinare, successivamente, l’estinzione del rapporto di lavoro. La Cassazione non condivide tale decisione e richiama quando affermato nella decisione 5598/2023. Dal testo dell’articolo 55 non si può concludere che la convalida delle dimissioni non sia necessaria una volta concluso il periodo di protezione. Tanto più che, se così fosse, verrebbe meno la tutela nei confronti delle lavoratrici. «Il legislatore ha, infatti, inteso tutelare una volta per tutte la genuinità e spontaneità della volontà del dipendente con riferimento al momento delle dimissioni ed in relazione a tale elemento temporale la cessazione del periodo protetto costituisce un fattore neutro, inidoneo ad incidere, ora per allora, sulla modalità di formazione della volontà dismissiva espressa dal dipendente».
Fonte: SOLE24ORE