NASpI o assegno di invalidità? Il diritto di opzione non ha una scadenza

NASpI o assegno di invalidità? Il diritto di opzione non ha una scadenza

  • 24 Marzo 2026
  • Pubblicazioni
Il thema decidendum riguarda la spettanza del diritto alla NASpI ad un assicurato che, mentre già percepiva l'assegno ordinario di invalidità, aveva optato per il trattamento di disoccupazione in ritardo rispetto al termine stabilito dall'INPS, ossia quello di presentazione della domanda amministrativa . Con l' Ordinanza n. 5414 dell'11 marzo 2026 , la Suprema Corte di Cassazione afferma che il termine stabilito dall'INPS con la circolare n. 138 del 2011 (ossia la contestualità dell'opzione con la domanda amministrativa della NASpI) non può trovare il proprio fondamento nell'articolo 1287 cc, in quanto l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità NASpI non sono qualificabili come obbligazioni alternative . Ciò significa che colui che già percepisce l'assegno ordinario di invalidità e maturi anche il diritto alla NASpI, ben può scegliere tra le due prestazioni anche dopo aver fatto domanda per l'indennità di disoccupazione , non essendoci alcuna norma che dispone un termine per esercitare tale opzione, bensì un'indicazione contenuta nella circolare INPS che non può considerarsi, secondo i Giudici, vincolante in tal senso.