La mancata assegnazione degli obiettivi non integra automaticamente danno da perdita di chance

La mancata assegnazione degli obiettivi non integra automaticamente danno da perdita di chance

  • 24 Marzo 2026
  • Pubblicazioni
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 gennaio 2026, n. 1235, ha stabilito che l’inadempimento dell’obbligo di fissare gli obiettivi individuali, anche se previsto da accordo sindacale, non è di per sé causa di risarcimento del danno da perdita di chance. È onere del dipendente ricorrente, ai fini della pretesa risarcitoria, dimostrare che in caso di avvenuta assegnazione degli obiettivi lo stesso avrebbe avuto effettive possibilità di conseguirli. Nel caso di specie, invece, i lavoratori ricorrenti avevano fondato la propria pretesa risarcitoria esclusivamente sul mero inadempimento datoriale. I Supremi giudici si sono espressi sul ricorso proposto da alcuni lavoratori di una Società, che lamentavano come l’azienda non avesse fissato gli obiettivi individuali per gli anni 2013 e 2014, come previsto da un accordo sindacale del 2003, chiedendo il risarcimento del danno da perdita di chance per non aver potuto ottenere il premio di risultato. Il Tribunale di seconde cure, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la domanda, non avendo i lavoratori allegato elementi idonei a dimostrare che, se gli obiettivi fossero stati fissati, avrebbero avuto concrete possibilità di raggiungerli. La Corte territoriale ritiene insufficiente denunciare l’inadempimento datoriale: è, invece, necessario indicare circostanze relative alle modalità di svolgimento del lavoro, al tipo di incarico ricoperto e alle capacità professionali che avrebbero potuto supportare la probabilità di conseguirli. I lavoratori lamentavano 4 motivi di impugnazione: 
violazione degli artt. 112, 115 e 132, c.p.c., sostenendo che la Corte d’Appello avesse travisato la causa petendi, non considerando vari fatti allegati come indizi della chance perduta; 
violazione degli artt. 1218, 1223, 2697, 2727 e 2729, c.c., e degli artt. 115 e 116, c.p.c., per avere richiesto ai lavoratori la prova di obiettivi che non erano stati fissati, ritenendo così irraggiungibile la dimostrazione della chance; 
omesso esame di fatti decisivi e mancata valutazione di elementi indiziari allegati come non contestati; 
errata interpretazione dell’accordo aziendale del 2003, soprattutto con riferimento al fatto che i ricorrenti avevano mantenuto l’incarico di posizione anche dopo il biennio contestato, circostanza che secondo loro avrebbe avuto valore presuntivo della capacità di raggiungere gli obiettivi. 
La Corte di Cassazione respinge tutti i motivi di ricorso. In particolare, in merito ai primi 2 motivi gli Ermellini ritengono inammissibili: 
le censure relative alla violazione dell’art. 115, c.p.c., argomentando come tale violazioni si realizzi solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiari di non voler applicare la norma, ma non quando attribuisce maggiore credibilità ad alcune prove piuttosto che ad altre; 
la doglianza relativa all’art. 2697, c.c., che è violato qualora l’onere della prova sia attribuito alla parte sbagliata; 
le motivazioni relative alla violazione dell’art. 112, c.p.c., poiché generiche e non volte a evidenziare in quali atti risulterebbe superato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 
le critiche all’interpretazione del ricorso introduttivo e dell’accordo aziendale, così come le contestazioni sulla valutazione delle presunzioni e degli indizi, perché attinenti alla sfera del giudice di merito e non riesaminabili in Cassazione. Anche il terzo motivo è respinto perché i ricorrenti non dimostrano il carattere decisivo dei fatti, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata. Infine, i lavoratori non hanno allegato gli elementi essenziali a dimostrare che, se fossero stati fissati gli obiettivi, avrebbero avuto effettive possibilità di conseguirli. Questa valutazione rientra tra gli accertamenti di fatto che competono al giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione.