Patto di prova valido anche con mansioni in inglese
- 24 Marzo 2026
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La Corte d’Appello di Brescia, con la pronuncia 244 del 5 marzo 2026, è tornata ad affrontare il tema della validità del patto di prova e dei suoi requisiti di specificità. Un lavoratore assunto a tempo indeterminato come “Marketing and Communication Manager” inquadrato al livello VIII del Ccnl Tessile Abbigliamento Industria impugnava il licenziamento per mancato superamento della prova, deducendo, tra le altre cose, la nullità del relativo patto per genericità delle mansioni ivi indicate. Il Tribunale di primo grado dichiarava nullo il patto in quanto privo di indicazione delle mansioni affidate ritenute non desumibili né dall’inquadramento in un determinato livello del Ccnl (in tesi attinente ad una vastissima gamma di figure professionali) né dal ruolo aziendale di “Marketing and Communication Manager” profilo non menzionato nel Ccnl. Alcuna rilevanza poteva essere attribuita all’annuncio a cui il lavoratore aveva risposto prima di essere assunto perché i compiti e le caratteristiche ivi indicati non erano stati inseriti nel contratto di assunzione. Ne discendeva l’illegittimità del licenziamento e l’applicazione dell’articolo 3, comma 1, del Dlgs 23/2015 con riconoscimento di un’indennità risarcitoria pari a sei mensilità di retribuzione. La società appellava la sentenza sostenendo la specificità del richiamo alle mansioni e censurandola laddove aveva omesso di verificare la piena consapevolezza del lavoratore rispetto ai compiti a lui assegnati; il giudice a quo aveva poi omesso di considerare fattori come il pregresso bagaglio lavorativo del dipendente, l’effettuazione di colloqui pre-assuntivi in cui erano state illustrate le mansioni, l’offerta di lavoro pubblicata dalla società cui il lavoratore aveva risposto. Il lavoratore resisteva alle censure della società e proponeva appello incidentale chiedendo la reintegrazione in servizio o, in subordine, una quantificazione più alta dell’indennità risarcitoria. Lamentava, inoltre, di essere stato assegnato a mansioni meramente esecutive e dequalificanti che non gli avrebbero consentito il corretto svolgimento della prova. Pur confermando che il patto di prova, per essere valido, deve contenere l’indicazione puntuale delle mansioni, richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che tale indicazione, specie quando trattasi di lavoro intellettuale e non meramente esecutivo, non richiede necessariamente una descrizione analitica dei compiti. È sufficiente che risultino determinabili sulla base della formula utilizzata nel contratto e specificati anche mediante rinvio alle declaratorie della contrattazione collettiva. Applicando i predetti principi al caso di specie – in riforma integrale della sentenza di primo grado - è stato evidenziato che, nonostante la definizione della posizione fosse in lingua inglese, la terminologia utilizzata (manager, marketing e communication) è di uso comune nel linguaggio aziendale e identificativa di un’area ben definita. Area a maggior ragione nota e comprensibile a chi, come il dipendente, era da sempre stato impiegato nel settore del marketing. Ed infatti, il curriculum del lavoratore evidenziava una pluriennale esperienza nel settore, in ruoli identici o analoghi, alle dipendenze di società multinazionali. In tale contesto, la combinazione tra la qualifica contrattuale, il richiamo al livello VIII del Ccnl e la previsione del rapporto gerarchico con l’amministratore delegato a mercati e prodotto rendevano specifico e pienamente valido il patto di prova.
Fonte: SOLE24ORE