Mancata formazione di sicurezza: datore risponde anche in caso di condotta imprudente

Mancata formazione di sicurezza: datore risponde anche in caso di condotta imprudente

  • 23 Marzo 2026
  • Pubblicazioni
L'inadempimento degli obblighi formativi rende il datore di lavoro responsabile anche qualora il dipendente ponga in essere condotte imprudenti: lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 27 febbraio 2026 n. 9834, pubblicata il 13 marzo 2026. Un lavoratore, assunto da circa 20 giorni in regime di apprendistato presso una società che si occupava di rimessaggio di barche, era incaricato di eseguire operazioni di levigatura su un albero in acciaio di notevoli dimensioni (spesso 30 cm, lungo oltre 6 metri e del peso di 1.320 kg). Nello spostare dei cunei mobili che bloccavano il cilindro per poterne completare la rotazione, a causa dell'inidoneità dei supporti utilizzati, il pesante manufatto rotolava schiacciandogli il piede sinistro. In conseguenza del sinistro subiva un gravissimo infortunio che comportava la successiva amputazione della gamba sinistra al terzo medio distale. La Corte di appello confermava la pronuncia con la quale il Tribunale aveva dichiarato il datore di lavoro responsabile del reato di cui all'art. 590 c. 1, 2 e 3 c.p. in relazione agli art. 36 c. 1-2, art. 37 c. 1-4, art. 71 c. 2-3 e art. 18 c. 1 lett. g D.Lgs. 81/2008, per colpa consistita nel non aver provveduto ad informare e formare adeguatamente il lavoratore sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, oltre che nell'aver messo a disposizione del lavoratore delle attrezzature di lavoro senza prendere in considerazione: 
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 
i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 
i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; 
i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
Come ha influito la mancanza di formazione sull'infortunio del lavoratore. La mancanza di formazione ha avuto un ruolo determinante nell'infortunio, venendo individuata dai giudici come una delle cause dirette dell'evento lesivo. In particolare, l'assenza di un adeguato addestramento influiva sui seguenti aspetti: 
assegnazione a mansioni pericolose senza preparazione. Il lavoratore, sebbene fosse un apprendista assunto da soli venti giorni e totalmente inesperto, era stato impiegato immediatamente in un'operazione ad elevato rischio (la levigatura e rotazione di un albero d'acciaio di oltre 1.300 kg) avendo ricevuto solo indicazioni generiche e senza un percorso formativo specifico sui rischi; 
assenza di un tutor. Proprio a causa della sua inesperienza e della complessità della manovra, il lavoratore avrebbe necessitato di un costante affiancamento. Invece, dopo un breve periodo iniziale, era stato lasciato a operare da solo, compiendo la manovra fatale sui cunei che faceva rotolare il pesante manufatto; 
responsabilità per le condotte imprudenti. La Corte di Cassazione stabiliva che, in mancanza di un'adeguata formazione e informazione, il datore di lavoro risponde dell'infortunio anche qualora il dipendente ponga in essere condotte imprudenti. L'errore del lavoratore non può essere considerato "abnorme o imprevedibile", ma è valutato come una conseguenza diretta e prevedibile dell'inadempienza degli obblighi formativi da parte dell'azienda. In estrema sintesi, la Corte precisava che l'obbligo formativo e i percorsi di affiancamento sono essenziali per la sicurezza e non possono in alcun modo essere sostituiti dal presunto "bagaglio esperienziale" del lavoratore. Le principali responsabilità del datore di lavoro. I giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso proposto dal datore di lavoro, evidenziavano le responsabilità in cui lo stesso era incorso concentrandosi su quattro aspetti fondamentali: 
fornitura di attrezzature inidonee. Il datore di lavoro, in violazione dell'art. 71 D.Lgs. 81/2008, metteva a disposizione del lavoratore strumenti di lavoro non adatti alle specifiche condizioni e caratteristiche dell'operazione da svolgere. In particolare, venivano utilizzati dei semplici "pezzotti di legno" (cunei mobili o cavalletti) per sostenere un albero d'acciaio del peso di ben 1.320 kg; 
mancata informazione e formazione. Il lavoratore, in violazione dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008, era stato adibito a un'operazione ad elevato rischio lavorativo senza aver ricevuto un'adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza, e senza un sufficiente percorso di formazione e addestramento; 
omessa sorveglianza e affiancamento (assenza di un tutor). Il lavoratore, seppure si trovava in regime di apprendistato da soli venti giorni e, quindi, totalmente inesperto, era stato lasciato a operare da solo dopo solo un breve periodo di affiancamento iniziale. Di contro, stante la complessità della manovra di rotazione del pesante cilindro, era necessaria la costante supervisione di un esperto o "tutor" nella fase iniziale; 
omessa sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro aveva omesso di sottoporre il dipendente alla prescritta visita medica preventiva. L'imprudenza del lavoratore. L'imprudenza del lavoratore non ha escluso la colpa del datore di lavoro poiché la manovra effettuata dal dipendente rientrava pienamente nelle mansioni a lui affidate e nelle ordinarie modalità operative, motivo per cui non poteva essere considerata una condotta né abnorme né imprevedibile. La Cassazione applicava il principio secondo il quale il datore di lavoro che viene meno ai propri obblighi di informazione e formazione è responsabile dell'infortunio anche se questo è stato innescato dalla negligenza o imprudenza del dipendente. I giudici stabilivano che l'errore del lavoratore durante lo svolgimento delle proprie mansioni rappresentava una conseguenza “diretta e prevedibile” proprio dell'inadempienza degli obblighi formativi da parte dell'azienda. Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha ribadito un principio di responsabilità cruciale: l'inadempimento degli obblighi formativi rende il datore di lavoro responsabile anche qualora il dipendente ponga in essere condotte imprudenti nell'espletamento delle proprie mansioni. L'infortunio, in questo caso, viene considerato una conseguenza diretta e prevedibile della mancanza di preparazione, escludendo che l'errore del lavoratore possa essere definito un comportamento "abnorme o imprevedibile" da parte del lavoratore.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL