Fondi pensione, dal primo gennaio innalzato il limite di deducibilità
- 23 Marzo 2026
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L’innalzamento del limite di deducibilità dei contributi destinati ai fondi pensione da 5.164,57 a 5.300 euro si applica dal 1° gennaio 2026. È uno dei chiarimenti forniti da Assogestioni nella circolare n. 15 dell’11 marzo 2026, dedicata alle novità regolamentari e fiscali introdotte dalla legge n. 199/2025 (Bilancio 2026) per la previdenza complementare. Circa la decorrenza del nuovo limite di deducibilità, il periodo inserito nell’articolo 8, comma 4, del dlgs. n. 252/2005 – che stabilisce espressamente l’innalzamento del limite di deducibilità a partire dal periodo d’imposta 2026 – prevale sulla disposizione generale della Legge di bilancio, che prevede l’entrata in vigore delle nuove norme dal 1° luglio 2026. Questa interpretazione, osserva l’Associazione, è coerente con il principio di unitarietà del periodo d’imposta. Sempre in merito agli aspetti fiscali collegati alla riforma, vengono analizzate le modifiche di coordinamento con il regime di favore previsto dall’articolo 8, comma 6, del dlgs. n. 252/2005 per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. Tali soggetti, se nei primi cinque anni di partecipazione ai fondi pensione hanno effettuato versamenti inferiori al limite di deducibilità, possono recuperare la quota non utilizzata nei successivi venti anni mediante la deduzione di contributi superiori al limite ordinario, entro un tetto massimo annuale prestabilito, pari alla metà del plafond ordinario. La legge di bilancio interviene su tale disposizione per adeguarla al nuovo limite di deducibilità dei contributi. In assenza di un regime transitorio, le modifiche si applicano anche ai lavoratori di prima occupazione già iscritti al 1° gennaio 2026. Pertanto, dal 1° gennaio 2026 tali lavoratori, possono utilizzare, a partire dal termine del quinquennio di partecipazione alla previdenza complementare, il plafond di extra-deducibilità entro il nuovo limite di 2.650 euro l’anno, per un totale annuo complessivamente deducibile di 7.950 euro. La circolare fornisce, inoltre, alcuni chiarimenti sul regime fiscale delle nuove prestazioni alternative alla rendita vitalizia – vale a dire la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l’erogazione frazionata – con riguardo ai lavoratori che risultavano già iscritti ai fondi pensione al 1° gennaio 2007. In particolare, per la rendita a durata definita e per i prelievi la legge di bilancio rinvia alla disciplina fiscale delle prestazioni in capitale. Sulla parte imponibile il fondo pensione erogante applica una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta in funzione dell’anzianità di partecipazione fino a un minimo del 9%. Anche le prestazioni erogate in forma frazionata seguono le regole di tassazione delle prestazioni in capitale; tuttavia, in questo caso, l’aliquota della ritenuta è fissata al 20%, con una riduzione dello 0,25% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione e con un limite massimo di riduzione del 5%. Secondo l’associazione anche alle nuove prestazioni dovrebbe applicarsi il regime transitorio previsto dal dlgs. n. 252/2005 per le prestazioni in capitale. Pertanto, per i soggetti già iscritti ai fondi pensione al 1° gennaio 2007, il regime di tassazione previsto dalla legge di bilancio dovrebbe riguardare solo le prestazioni riferibili ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007, mentre per le prestazioni riferibili agli importi maturati precedentemente permane il regime di tassazione pro-tempore vigente.
Fonte: SOLE24ORE