Contratto di lavoro intermittente e diritto alla NASpI: nuovo principio della Cassazione
- 23 Marzo 2026
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Dopo aver riconosciuto la NASpI, l'INPS provvedeva alla revoca nella medesima a causa dell'instaurazione di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità da parte del beneficiario. La Corte d'Appello riconosceva tuttavia il diritto del lavoratore a percepire l'indennità, decisione poi confermata dalla Corte di Cassazione che con l' Ordinanza n. 5451 dell' 11 marzo 2026 osserva come il lavoro intermittente senza vincolo di disponibilità rappresentati un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dalla discontinuità della prestazione , quindi qualora durante il periodo in cui percepisce la NASpI, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso per l'imposizione fiscale, non opera la decadenza dalla prestazione in godimento , sempre che i giorni di lavoro effettivo prestati non superino sei mesi. In altre parole, non conta la durata del contratto di lavoro ai fini del computo della soglia dei sei mesi ai fini della decadenza dall'indennità, ma i giorni di lavoro effettivamente prestati , che nel caso in esame non superavano detta soglia nonostante il contratto avesse una durata superiore a sei mesi, dando quindi diritto alla corresponsione della misura.