Lavoratore fragile e smart working
- 23 Marzo 2026
- Pubblicazioni
Secondo il Tribunale di Busto Arsizio (sentenza del 7 gennaio 2026), è illegittima e discriminatoria la condotta del datore di lavoro che, pur consapevole della condizione di fragilità di una dipendente (nella specie, affetta da patologia oncologica), non la colloca immediatamente in lavoro agile, ma solo dopo l'esito di visite mediche. Il "lavoratore fragile" è definito come colui che si trova in una condizione di maggiore vulnerabilità a causa di immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita o grave disabilità. La sua tutela deve essere garantita principalmente attraverso lo smart working, anche dopo la fine del regime emergenziale. Il lavoro agile, in questi casi, non è una mera facoltà, ma rientra tra gli "accomodamenti ragionevoli" previsti dalla Direttiva UE 2000/78/CE. Tali misure sono volte a modificare le modalità lavorative per permettere al lavoratore con disabilità o fragilità di svolgere la propria attività, garantendone inclusione e sicurezza. La società, essendo a conoscenza dello stato di salute della dipendente tramite la documentazione ricevuta, avrebbe dovuto agire con tempestività. Il ritardo e l'aver indotto la lavoratrice a fruire delle ferie costituiscono una condotta illecita. La decisione evidenzia la necessità per le aziende di adottare policy interne e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per gestire proattivamente la tutela dei lavoratori fragili