Insulti al datore nel gruppo WhatsApp: nulle le sanzioni
- 23 Marzo 2026
- Pubblicazioni
La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza 12 febbraio 2026 n. 122, afferma che i messaggi vocali scambiati in una chat privata tra colleghi rientrano nella tutela dell’art. 15 Cost. e non possono fondare una responsabilità disciplinare del lavoratore. La progressiva diffusione delle piattaforme di messaggistica istantanea ha inevitabilmente trasferito nello spazio digitale molte delle dinamiche relazionali tipiche dell’ambiente di lavoro. I gruppi WhatsApp tra colleghi costituiscono oggi uno degli strumenti più frequenti di comunicazione informale all’interno delle organizzazioni. In questo contesto si colloca il problema giuridico della possibile rilevanza disciplinare dei contenuti scambiati all’interno di tali gruppi: può il datore di lavoro fondare una sanzione disciplinare su messaggi provenienti da una chat privata tra dipendenti? Il tema si colloca nel punto di intersezione tra poteri organizzativi del datore di lavoro, obblighi contrattuali del lavoratore e tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni. L’art. 15 Cost. garantisce infatti la libertà e la segretezza della corrispondenza «in ogni sua forma», principio che la giurisprudenza ha progressivamente esteso anche alle comunicazioni digitali. Parallelamente, nel rapporto di lavoro operano gli obblighi di diligenza e fedeltà previsti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., nonché il sistema delle garanzie procedurali delineato dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Il problema interpretativo consiste dunque nel verificare fino a che punto il potere disciplinare datoriale possa incidere su comunicazioni che si collocano nella sfera privata del lavoratore, ma che emergono all’interno di relazioni tra colleghi. La questione è stata affrontata dalla Corte d’Appello di Ancona, Sezione lavoro, con sentenza del 12 febbraio 2026, che ha dichiarato illegittima la sanzione disciplinare irrogata a una lavoratrice sulla base di messaggi vocali inviati in un gruppo WhatsApp interno al reparto di lavoro. La vicenda prende le mosse da una contestazione disciplinare rivolta a una dipendente addetta al reparto pescheria di un punto vendita. Secondo la società datrice di lavoro, la lavoratrice avrebbe inviato, all’interno della chat denominata “Pescheria Le Fornaci”, alcuni messaggi vocali contenenti espressioni critiche nei confronti dell’organizzazione aziendale, della qualità del prodotto venduto e dei superiori gerarchici. Il gruppo WhatsApp era composto esclusivamente da colleghi di reparto e non comprendeva la direzione aziendale. I messaggi erano successivamente pervenuti all’azienda per iniziativa di una delle partecipanti alla chat, circostanza che aveva determinato l’avvio del procedimento disciplinare e l’irrogazione della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 5 giorni. Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto legittima la sanzione; la Corte d’Appello ha invece riformato la decisione, ritenendo decisivo il profilo preliminare relativo alla qualificazione giuridica della comunicazione avvenuta all’interno della chat WhatsApp. Secondo i giudici di secondo grado, una chat composta da soggetti determinati e accessibile esclusivamente ai partecipanti selezionati costituisce una forma di corrispondenza privata, caratterizzata da un ambito comunicativo chiuso e da una legittima aspettativa di riservatezza tra i membri del gruppo. In tale prospettiva, la comunicazione realizzata mediante sistemi di messaggistica istantanea rientra pienamente nella tutela dell’art. 15 Cost., che garantisce la libertà e la segretezza della corrispondenza indipendentemente dal mezzo tecnico utilizzato. La Corte richiama l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui i messaggi scambiati in un gruppo WhatsApp ristretto non sono assimilabili a comunicazioni rivolte a un pubblico indeterminato e devono pertanto essere considerati comunicazioni private. In particolare, viene richiamato il principio espresso da Cass. civ. 21965/2018, secondo cui i messaggi scambiati tra colleghi tramite strumenti di messaggistica istantanea, ove destinati a soggetti determinati e caratterizzati dall’intento di mantenerne riservato il contenuto, rientrano nella sfera della corrispondenza privata. Muovendo da tale qualificazione, la Corte d’Appello osserva che la circostanza per cui i messaggi siano stati successivamente divulgati da uno dei partecipanti al gruppo non elimina il carattere originariamente riservato della comunicazione. La divulgazione da parte di un destinatario, infatti, non trasforma il contenuto del messaggio in comunicazione pubblica, né legittima automaticamente l’utilizzo del materiale comunicativo a fini disciplinari. Al contrario, la rivelazione del contenuto da parte di un co-destinatario integra piuttosto una violazione della segretezza della corrispondenza, che non può essere posta a fondamento dell’esercizio del potere disciplinare datoriale. Il ragionamento della Corte si inserisce nel più ampio quadro del bilanciamento tra poteri organizzativi del datore di lavoro e diritti fondamentali del lavoratore. Se è vero che il lavoratore è tenuto agli obblighi di diligenza e fedeltà previsti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., tali obblighi non possono tradursi nella compressione di diritti costituzionalmente garantiti come la libertà e la segretezza delle comunicazioni. In altri termini, il potere disciplinare incontra un limite invalicabile quando l’illecito viene desunto esclusivamente dal contenuto di comunicazioni private destinate a rimanere all’interno di uno spazio relazionale ristretto. La Corte sottolinea inoltre come, nel caso concreto, i messaggi vocali fossero stati inviati tramite telefono personale e in un contesto comunicativo interno tra colleghi, estraneo agli strumenti aziendali e non riconducibile alle ipotesi di controllo disciplinate dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. L’utilizzo disciplinare del contenuto della chat non può pertanto essere giustificato né come controllo difensivo né come verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che la sanzione disciplinare irrogata alla lavoratrice fosse priva di un valido presupposto giuridico, poiché fondata esclusivamente sul contenuto di comunicazioni private protette dalla garanzia costituzionale della segretezza della corrispondenza. L’accoglimento dell’appello ha quindi comportato la dichiarazione di illegittimità della sospensione disciplinare e la conseguente riforma della decisione di primo grado. La pronuncia conferma un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza lavoristica: le comunicazioni scambiate all’interno di una chat privata tra colleghi non possono essere automaticamente trasformate in fonte di responsabilità disciplinare. Nel contesto delle relazioni di lavoro digitalizzate, la tutela della riservatezza delle comunicazioni rappresenta infatti uno dei principali strumenti di equilibrio tra i diritti fondamentali della persona e l’esercizio dei poteri datoriali.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL