Ubriachezza del lavoratore e responsabilità del datore
- 23 Marzo 2026
- Pubblicazioni
Con la sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 3 marzo 2026, n. 8269, la Cassazione ha chiarito che lo stato di alterazione alcolica del lavoratore non spezza automaticamente il nesso causale tra lavoro e infortunio. Nel caso esaminato, il dipendente aveva un tasso alcolemico di 3,12 g/l e, nonostante questo, il datore è stato condannato per lesioni personali colpose gravissime. Questo perchè l’infortunio non è stato ricondotto a una condotta “abnorme” del lavoratore, ma alla concreta esposizione a un rischio lavorativo non governato: motozappa con sistema di trasmissione alterato, blocco improvviso del mezzo, assenza dei prescritti sistemi di protezione. Era stato proprio il datore ad affidare al lavoratore, in quel preciso contesto, l’uso del macchinario e la Corte ha ribadito che il datore non può invocare lo stato di ebbrezza del dipendente quando l’evento è la prevedibile concretizzazione di un rischio prevenibile. In materia di sicurezza, la domanda che deve porsi il datore di lavoro non è solo come si è comportato il lavoratore, ma soprattutto quale rischio il datore ha lasciato scoperto.