TFR al Fondo di tesoreria INPS: la nuova mappa degli obblighi per le medie imprese

TFR al Fondo di tesoreria INPS: la nuova mappa degli obblighi per le medie imprese

  • 23 Marzo 2026
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L’assetto del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in Italia vive una fase di profonda trasformazione. Con la Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’INPS ha tracciato il perimetro operativo delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), che riscrive le “regole del gioco” per il conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria. La novità di maggior rilievo è il superamento del precedente criterio "statico" basato sulla dimensione occupazionale rilevata esclusivamente nel primo anno di attività. Dal 1° gennaio 2026, il legislatore introduce un meccanismo dinamico che guarda all’incremento del numero di lavoratori nel tempo, chiamando alla cassa del Fondo di Tesoreria una platea di imprese finora escluse. La nuova scala dimensionale: il cronoprogramma 2026-2032. Il fulcro della riforma risiede nella ridefinizione delle soglie dimensionali che fanno scattare l'obbligo di versamento. Non siamo più di fronte a un limite fisso di 50 addetti, ma a una scaletta progressiva basata sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. La mappatura delle soglie è la seguente: 
periodo 2026-2027: l’obbligo scatta al raggiungimento della media di 60 addetti; 
periodo 2028-2031: la soglia scende a 50 addetti; 
dal 1° gennaio 2032: il limite si abbasserà ulteriormente a 40 addetti. 
L’impatto operativo è immediato: i datori di lavoro devono monitorare annualmente la propria forza-lavoro poiché l’obbligo di conferire le quote di TFR maturate decorre dall’anno successivo a quello in cui viene superata la soglia di riferimento. Ad esempio, un’azienda che nel 2025 ha registrato una media inferiore a 60 addetti non è obbligata per il 2026; tuttavia, se nel corso del 2026 raggiungerà tale media, l’obbligo di versamento si attiverà inesorabilmente dal gennaio 2027. Un punto fermo che i consulenti devono tenere a mente è l’irretroattività del calo occupazionale: eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute dopo l’insorgenza dell’obbligo non esonerano l’azienda dal continuare i versamenti. Il computo dei dipendenti: criteri di calcolo per il consulente. La determinazione del requisito dimensionale richiede un calcolo rigoroso, basato sulla media annuale dei dipendenti nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). L’INPS specifica che devono essere conteggiati tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dalla tipologia contrattuale o dall’orario. Per i lavoratori part-time, il calcolo segue il principio di proporzionalità rispetto all’orario pieno: le ore individuali vanno sommate mensilmente e rapportate all’orario normale, con arrotondamento all’unità se la frazione è superiore alla metà. Ai fini del primo anno di applicazione (2026), l’obbligo riguarda i datori di lavoro già in attività nel 2024, per i quali può infatti essere preso in considerazione l’intero 2025 come base consolidata per il calcolo della media. Focus sulle aziende di nuova costituzione. Per le imprese nate dopo il 1° gennaio 2025, il quadro normativo è parzialmente diverso, conservando una parziale continuità con il passato. La Circolare n. 12/2026 chiarisce che, per queste realtà, rimane vigente il criterio del raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di inizio attività. Se una startup o una nuova impresa raggiunge tale soglia nell’anno del debutto, l’obbligo di versamento scatta con efficacia retroattiva dal mese di inizio dell’attività. Un’azienda avviata, per esempio, ad aprile 2025 che chiude l’anno con una media di 50 addetti dovrà dunque versare le quote di TFR maturate fin dal primo giorno di operatività. Al contrario, per le aziende già costituite prima del 2025, l’obbligo – come detto – scatta solo dal 1° gennaio 2026, purché ovviamente nell’anno precedente sia stata integrata la soglia di 60 addetti.Dinamiche societarie e lavoratori all’estero: la continuità dell’obbligo. La gestione del TFR al Fondo di Tesoreria diventa un elemento critico nelle operazioni straordinarie come fusioni, scissioni o cessioni di ramo d’azienda: 
in caso di passaggio di personale verso un datore di lavoro già obbligato, il versamento del TFR viene – in ogni caso – a interessare anche tali lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione; 
se il personale, già interessato al versamento del TFR al Fondo di tesoreria, transita verso un datore non obbligato, quest'ultimo deve versare il contributo per i soli lavoratori trasferiti, limitatamente al periodo successivo all’acquisizione. 
Un’ulteriore estensione riguarda i lavoratori occupati all’estero: l’obbligo contributivo sussiste ogniqualvolta il datore di lavoro accantoni il TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c., sia per legge che per clausole contrattuali di miglior favore, indipendentemente dal regime previdenziale applicato o dalle convenzioni internazionali. Adempimenti operativi e calcolo della quota. Per le aziende e i professionisti, la gestione mensile non subisce variazioni nelle modalità tecniche: la quota di TFR da versare è pari al 7,41% della retribuzione mensile utile (corrispondente alla frazione 1/13,5). Da questo importo va detratto il contributo dello 0,50% previsto dalla L. 297/1982, laddove dovuto dal lavoratore. Il versamento deve avvenire, come di regola, con periodicità mensile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di paga, seguendo le medesime scadenze della contribuzione previdenziale ordinaria. È bene ricordare che questa contribuzione, di natura obbligatoria, non beneficia di alcuna agevolazione, riduzione o esonero contributivo previsto per altre forme di contribuzione previdenziale. Le misure compensative: un paracadute per la liquidità aziendale. Per mitigare l’impatto finanziario derivante dalla perdita della disponibilità del TFR in azienda, il legislatore conferma alcune "misure compensative" proporzionali alle quote conferite al Fondo di Tesoreria o alla previdenza complementare. 
Esonero dal contributo al Fondo di Garanzia: le aziende sono esentate dal versamento dello 0,20% (o 0,40% per i dirigenti industriali) in misura corrispondente alle quote di TFR conferite. Riduzione degli oneri sociali: è previsto un esonero dal versamento dei contributi sociali nella misura dello 0,28% per ciascun lavoratore, applicato proporzionalmente al TFR conferito. La riforma del 2026 impone un cambio di paradigma: la gestione del TFR non è più una variabile statica definita alla nascita dell’azienda, ma un elemento dinamico che segue, in maniera unidirezionale, la crescita del business. Per i consulenti del lavoro e le medie imprese, il monitoraggio della media occupazionale annuale diventa un passaggio obbligato per evitare sanzioni e garantire una corretta pianificazione finanziaria, bilanciando l’uscita di liquidità verso il Fondo di Tesoreria con il recupero delle misure compensative previste dal sistema. L’impostazione rigorosa dell’INPS non lascia spazio a interpretazioni flessibili: l’obbligo, una volta cristallizzato, accompagna l’impresa indipendentemente dalle future fluttuazioni del personale, rendendo la Circolare 12/2026 un documento di riferimento essenziale per i prossimi anni.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL