Inquadramento previdenziale: la variazione INPS non ha effetti retroattivi
- 23 Marzo 2026
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Con l' Ordinanza n. 4780 del 3 marzo 2026 , la Suprema Corte di Cassazione è tornata sul tema legato alla decorrenza della variazione dell'inquadramento previdenziale del datore di lavoro , con specifico riguardo alla possibilità per l'INPS di applicare una diversa classificazione contributiva in termini retroattivi . La controversia trae origine da un verbale ispettivo dell'INPS avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e di sanzioni civili per un importante significativo, posto che dall'accertamento era risultata la presenza di un contratto di appalto ritenuto non genuino, quindi configurabile come somministrazione illecita di manodopera, e la conseguente variazione dell'inquadramento previdenziale dell'impresa. Gli Ermellini evidenziano in tale contesto che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro non hanno efficacia retroattiva e producono effetti dal periodo di paga in corso alla data della notifica del provvedimento di variazione . Unica eccezione è costituita dall'eventualità in cui l'inquadramento originario sia stato determinato da dichiarazioni inesatte o mendaci da parte del lavoratore, solo in questo caso la nuova classificazione previdenziale può applicarsi retroattivamente.