Licenziamento per eccessiva malattia
- 23 Marzo 2026
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Con l'ordinanza n. 5469/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito l'illegittimità del recesso datoriale fondato sulle ripetute assenze del lavoratore che non abbiano superato il periodo di comporto, anche a fronte di significative disfunzioni organizzative. La Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di un collegamento tra il licenziamento e le assenze per malattia del dipendente, la disciplina speciale prevista dall'articolo 2110 del Codice Civile prevale sulla normativa generale in materia di licenziamenti. L'art. 2110 c.c. realizza un bilanciamento tra l'interesse del lavoratore alla conservazione del posto e alla tutela della salute e l'interesse del datore di lavoro a non dover sopportare a tempo indefinito le conseguenze dell'assenza. Tale bilanciamento si concretizza nel cosiddetto "periodo di comporto", ovvero un limite di tollerabilità dell'assenza predeterminato dalla legge, dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, dal giudice secondo equità: solo il superamento di tale periodo costituisce condizione sufficiente e necessaria per legittimare il recesso del datore di lavoro. Nel caso di specie, un lavoratore era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo a causa di un elevato numero di assenze per malattia, concentrate soprattutto durante i turni notturni. Il datore di lavoro sosteneva che tale assenteismo, pur non superando il comporto, rendeva la prestazione lavorativa non proficua e causava rilevanti difficoltà organizzative e un aggravio di costi, integrando una fattispecie di scarso rendimento. La Corte di Cassazione ha respinto tale tesi, operando una netta distinzione tra:
▪️Licenziamento per superamento del comporto: fattispecie autonoma di recesso, che non richiede la prova di un giustificato motivo oggettivo né di un inadempimento del lavoratore. Il mero superamento del limite di assenze consentite è di per sé sufficiente a legittimare il licenziamento.
▪️Licenziamento per scarso rendimento: rientra nell'ambito del giustificato motivo soggettivo e presuppone un "notevole inadempimento degli obblighi contrattuali". Per essere legittimo, il datore di lavoro deve provare una condotta colpevole e negligente del lavoratore, che determini una sproporzione tra gli obiettivi attesi e i risultati conseguiti.
Le assenze per malattia, se debitamente certificate, non possono configurare un inadempimento colpevole. La Corte ha quindi chiarito che i disservizi e le difficoltà organizzative derivanti dalle assenze per malattia sono "conseguenze fisiologiche della malattia, che la legge impone al datore di lavoro di tollerare nella misura fissata nel periodo di comporto". Pertanto, tali circostanze non possono legittimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo prima che il comporto sia scaduto.