Dimissioni per giusta causa se l’azienda non versa i contributi previdenziali
- 14 Marzo 2026
- Pubblicazioni
Il mancato versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro è giusta causa di dimissioni da parte del dipendente che può, di conseguenza, fruire della Naspi. Così ha deciso la Corte di cassazione, con l’ordinanza 5445/2026, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva riformato la decisione di primo grado. Un lavoratore, dopo aver prestato servizio per sedici mesi presso un’azienda, si è dimesso giustificando la decisione con il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, per tutto il periodo intercorrente dall’inizio del contratto alle dimissioni. In base all’articolo 3, comma 2, del Dlgs 22/2015, il dimissionario ha presentato domanda per la Naspi. Inps ha contestato la decisione della Corte d’appello ritenendo non sussitenti la gravità dell’inadempimento dell’azienda e l’immediatezza del recesso del lavoratore a fronte del comportamento datoriale che si è protratto per molti mesi. Inoltre, l’istituto di previdenza ha sottolineato che, a tutela del dipendente, c’è il principio dell’automaticità delle prestazioni previdenziali e la possibilità di chiedere la costituzione della rendita vitalizia. Secondo tali disposizioni normative, infatti, in base al momento in cui il lavoratore si attiva può ottenere comunque il riconoscimento, gratuito o con onere a suo carico, dei contributi non versati dal datore di lavoro. La Cassazione ricorda che, «in tema di dimissioni per giusta causa la valutazione della gravità dell’inadempimento datoriale è rimessa al sindacato del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione». E, nel caso specifico, la Corte d’appello ha ritenuto che il mancato versamento, protratto per tutto il rapporto di lavoro, costituisce una «condotta gravemente lesiva dei principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto». Tale accertamento non è rivedibile in sede di legittimità. L’immediatezza delle dimissioni, inoltre, non è in dubbio, in quanto l’omissione contributiva era ancora in corso quando il dipendente ha preso la sua decisione. Infine, l’automaticità delle prestazioni previdenziali e la costituzione della rendita vitalizia servono a tutelare il lavoratore dal punto di vista previdenziale, ma «non elidono affatto la lesione del raporto fiduciario che intercorre, invece, su un piano completamente diverso, tra datore e lavoratore a cagione del costante e reiterato mancat opagamento dei contributi».
Fonte: SOLE24ORE