Furto di beni aziendali e falsa timbratura: legittimo il licenziamento

Furto di beni aziendali e falsa timbratura: legittimo il licenziamento

  • 14 Marzo 2026
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Il lavoratore addetto alla raccolta rifiuti che sottrae beni di pertinenza aziendale e, al contempo, cede il badge a un terzo per simulare la propria presenza in servizio compie gravi violazioni dei doveri di fedeltà e subordinazione, tali da rendere il licenziamento per giusta causa una sanzione proporzionata e legittima. Così ha stabilito il Tribunale di Benevento con la sentenza 220/2026 del 26 febbraio. Il caso portato all’attenzione del Giudice riguardava un lavoratore che veniva sorpreso a caricare furtivamente su un automezzo privato rifiuti di pertinenza aziendale (apparentemente un frigorifero e un forno) prelevati dal piazzale del centro servizi. A seguito di ulteriori accertamenti emergeva altresì che il lavoratore, in altra data, si era assentato dal servizio prima della fine del turno senza beggiare l’uscita, uscita che era poi stata timbrata con il suo cartellino dal fratello al termine dell’orario di lavoro. Il datore di lavoro avviava quindi un procedimento disciplinare, che si concludeva con l’adozione del licenziamento per giusta causa. Il lavoratore impugnava il predetto licenziamento invocando, in primo luogo, la discriminatorietà del recesso, rilevando come in passato la società, per condotte analoghe, non avesse assunto provvedimenti disciplinari nei confronti di altri colleghi. Nel merito, invece, il lavoratore contestava la sussistenza dei fatti e deduceva a propria difesa: quanto alla prima contestazione relativa al furto di beni aziendali, di essere stato autorizzato verbalmente al prelievo dei materiali di rifiuto dai propri referenti e di come sussistesse una tolleranza della società a che gli addetti al cantiere prelevassero del materiale dai rifiuti presenti nel centro servizi; quanto alla seconda contestazione relativa alla falsa attestazione della presenza in servizio tramite timbratura del cartellino, di avere avvisato la referente della necessità di allontanarsi per assistere il figlio e di avere lasciato il proprio badge nell’impermeabile che aveva prestato al fratello, attesa la pioggia battente. Si costituiva in giudizio la Società, che insisteva nel rigetto delle domande avversarie. Quanto alla prima eccezione formulata da parte ricorrente, il Giudice ha osservato come non fosse stata provata in giudizio la natura discriminatoria del recesso. Ciò in un contesto in cui, anche in materia disciplinare, l’insussistenza di un generale principio di parità di trattamento esclude che la tolleranza manifestata dal datore di lavoro in passato con riferimento a certe condotte debba necessariamente essere estesa anche ad altre occasioni analoghe. E infatti, se in un determinato caso il datore di lavoro ha rinunciato ad esercitare il proprio diritto di recedere per giusta causa dal rapporto, non per questo dovrà farlo anche in futuro a fronte di condotte analoghe. In ogni caso, ha rilevato il Tribunale, nel caso in esame non poteva neppure ritenersi confermata la circostanza fattuale che altri lavoratori non fossero stati sanzionati per condotte analoghe. Superata quindi tale eccezione, il Giudice, espletata la fase istruttoria, ha poi ritenuto accertata la sussistenza tanto della fattispecie del furto di beni aziendali quanto di quella della falsa attestazione della presenza in servizio. A fronte della sussistenza dei fatti, ha concluso il Tribunale, non possono esservi dubbi sul fatto che tali condotte costituiscano una violazione di basilari doveri nascenti dal vincolo di subordinazione, tali da ledere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro e idonei a giustificare il licenziamento senza preavviso, conformemente anche alle previsioni del Ccnl di settore. 

Fonte: SOLE24ORE