Cessione di ramo d’azienda illegittima: incentivo all’esodo non detraibile

Cessione di ramo d’azienda illegittima: incentivo all’esodo non detraibile

  • 14 Marzo 2026
  • Pubblicazioni
Nel caso oggetto dell'Ordinanza 2 marzo 2026 n. 4665 della Corte di Cassazione, un dipendente di un istituto bancario era passato alle dipendenze di un’altra società a seguito della cessione del ramo d’azienda a cui era addetto. Lo stesso, unitamente ad altri dipendenti, aveva impugnato detta cessione e la relativa domanda era stata accolta dalla Corte d’appello che l’aveva dichiarata nulla e inefficace, ordinando la reintegrazione del personale, con effetto ex tunc, presso il datore di lavoro originario. In esecuzione di tale decisione, il datore di lavoro originario aveva reintegrato il lavoratore dal 5 novembre 2018, ricominciando anche a corrispondergli le retribuzioni. Nel frattempo, la società cessionaria aveva avviato una procedura di mobilità con il licenziamento di vari dipendenti, tra cui il lavoratore. In pari data le parti avevano sottoscritto un verbale di conciliazione con cui, a fronte del riconoscimento di un determinato importo a titolo di incentivo all’esodo, il lavoratore avrebbe rinunciato all’impugnativa del licenziamento. Il lavoratore aveva, quindi, agito in via monitoria nei confronti dell’originario datore di lavoro per ottenere il pagamento di una determinata somma, a titolo di risarcimento commisurato alle retribuzioni maturate dalla data della cessione poi dichiarata nulla (o, più precisamente, dalla costituzione in mora) sino alla reintegrazione effettiva (5 novembre 2018), detratti, a titolo di aliunde perceptum, l’importo delle retribuzioni corrispostegli dalla società cessionaria sino alla data del licenziamento. Il Tribunale, in sede di opposizione e, successivamente, la Corte d’appello avevano condannato il datore di lavoro originario al pagamento della minor somma, detraendo dall’importo richiesto la somma che il lavoratore aveva percepito a titolo di incentivo all’esodo nell’ambito dell’accordo conciliativo con la cessionaria. Avverso la sentenza gli eredi del lavoratore (nel frattempo deceduto) proponevano ricorso per cassazione a cui resisteva con controricorso l’istituto di credito. La Corte di Cassazione, investita della causa, rammenta che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sulla questione della natura dei crediti vantati dai lavoratori in caso di cessione d’azienda o di un suo ramo illegittima. In particolare, è stato affermato che, quando una cessione di ramo d’azienda viene giudizialmente dichiarata illegittima ed il rapporto di lavoro ripristinato presso il datore originario, il dipendente non ha diritto alle retribuzioni per il periodo compreso tra la data della cessione e la data di pubblicazione del provvedimento che ne accerta l’illegittimità. Per tale arco temporale, infatti, è configurabile solo un risarcimento del danno, calcoltato detraendo l’eventuale aliunde perceptum, e solo dal momento in cui il datore di lavoro sia stato messo in mora ai sensi dell’art. 1217 c.c. (cfr. Cass. 5788/2023, Cass. 35982/2021). È stato, altresì, chiarito che i crediti vantati dai lavoratori a seguito del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte del datore originario, nonostante la sentenza dichiarativa dell’illegittimità della cessione, hanno natura retributiva (cfr. Cass. SS.UU. 2990/2018; Corte Cost. 29/2019, e Cass. 21160/2019; Cass. 17784/2019; Cass. 21158/2019). Inoltre, è stato precisato che, quando la cessione di ramo d’azienda viene dichiarata inefficace, il rapporto instaurato con il cessionario deve intendersi instaurato “in via di fatto”. Ciò implica che le vicende risolutive inerenti a tale rapporto non incidono sul diritto del lavoratore illegittimamente ceduto a percepire le retribuzioni ad esso spettante in forza del rapporto con il cedente. Rapporto che deve ritenersi ancora in essere - seppure sospeso - fino alla dichiarazione di inefficacia della cessione (cfr. Cass. 35982/2021; Cass. 14712/2024). 
Da tali principi deriva che: 
il dipendente ha diritto nei confronti del cedente, per il periodo tra la cessione (o più correttamente, tra la messa in mora del datore originario) e la sentenza dichiarativa della nullità della cessione, un risarcimento del danno, da cui deve essere detratto l’eventuale aliunde perceptum; 
per il periodo successivo alla sentenza dichiarativa dell’illegittimità della cessione, se il datore cedente non ottempera all’ordine giudiziario di reintegra pur a fronte dell’offerta della prestazione, sussiste l’obbligo di corrispondere le retribuzioni. In tale fase, avendo le somme dovute natura retributiva (non risarcitoria) non opera il principio della compensatio lucri cum damno (cfr. Cass. 21160/2019; Cass. 14712/2024). 
Nel caso esaminato, il credito azionato in sede monitoria nei confronti dell’istituto di credito riguardava il risarcimento del danno per il periodo tra la messa in mora e la reintegrazione (più precisamente: fino alla pronuncia che accerta l’illegittimità della cessione). In tale ambito, la natura risarcitoria del credito legittima l’applicazione del principio della compensatio lucri cum damno: perciò la somma rivendicata dal de cuius prima e dagli eredi successivamente è stata depurata delle retribuzioni corrisposte dalla cessionaria per l’intera durata del rapporto di lavoro. Sul punto le Sezioni Unite civili, con sentenza n. 12565/2018, hanno chiarito che l’istituto trova fondamento nell’idea del danno risarcibile come risultato di una valutazione complessiva degli effetti prodotti dall’atto dannoso: se l’atto dannoso produce, oltre al pregiudizio, un vantaggio, esso deve essere “calcolato in diminuizione dell’entità del risarcimento”. All’istituto de quo deve ricondursi la disciplina dell’aliunde perceptum di cui all’art. 18 c. 2 e 4 L. 300/1970 dello Statuto dei lavoratori, che impone la detraibilità di quanto percepito per svolgimento di altre attività lavorative durante il periodo di estromissione. La questione oggetto del giudizio riguarda, invece, la possibilità di detrarre, a titolo di aliunde perceptum, dal risarcimento del danno riconosciuto al lavoratore le somme corrispostegli a titolo di incentivo all’esodo in forza dell’accordo conciliativo stipulato con la società cessionaria. Tale beneficio economico - essendo correlato non all’illegittima cessione, ma corrisposto per compensare il danno derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro con la cessionaria - non ha alcuna relazione causale con la precedente cessione. In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviandola alla Corte d’appello in diversa composizione.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL