Infortunio sul lavoro: il preposto è responsabile della sicurezza anche per i lavoratori di ditte terze che combattono nel cantiere

Infortunio sul lavoro: il preposto è responsabile della sicurezza anche per i lavoratori di ditte terze che combattono nel cantiere

  • 14 Marzo 2026
  • Pubblicazioni
Con la Sentenza n. 7096 del 23 febbraio 2026 , la Corte di Cassazione ribadisce gli obblighi di garanzia in capo al coordinatore per la sicurezza dei lavori quando sono coinvolte più ditte e imprese, sottolineando che su di esso grava l'obbligo di adeguare le misure di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le lavorazioni. Nel caso in esame, un dipendente di una ditta esterna coinvolta nei lavori del cantiere si era sfortunato poiché non era stato informato dei rischi esistenti sul settimo impalcato, né essi erano stati segnalati da apposita cartellonistica. In tal senso, gli Ermellini ritengono che ai sensi della normativa vigente, in caso di plurimi interventi in un solo cantiere di imprese affidatarie di lavori diversi, si ravvisa nel preposto una posizione di garanzia che riguarda i rischi di tutti quanti hanno causa lavorativa di accesso al cantiere, senza riguardo all'esistenza o meno di uno specifico rapporto tra l'infortunato ed il singolo titolare della suddetta posizione, dunque viene confermata la responsabilità penale in capo all'imputato per non aver rispettato gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.