Incompatibilità Naspi, valgono i giorni effettivi di lavoro a chiamata

Incompatibilità Naspi, valgono i giorni effettivi di lavoro a chiamata

  • 14 Marzo 2026
  • Pubblicazioni
In base all’articolo 9, comma 1, del Dlgs 22/2025, si decade dalla Naspi a fronte di un lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuo superiore a quello che garantisce la non imposizione fiscale, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. Qualora il contratto di lavoro sia di tipo intermittente senza obbligo di disponibilità, ai fini del requisito di durata massima (sei mesi) rilevano solo i giorni effettivamente lavorati. Così ha deciso la Corte di cassazione con l’ordinanza 5451/2026. Per decidere la questione, peraltro già risolta in favore del lavoratore in primo e secondo grado, la Suprema corte ha esteso a questo caso, senza precedenti, il ragionamento svolto nella decisione 19638/2025, (riguardante un contratto di 12 mesi, ma durato effettivamente solo 5 mesi). Secondo la Cassazione «a fronte dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata eccedente i sei mesi e con reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale non rileva la durata del rapporto prestabilita nel contratto, ma quella effettiva, da valutarsi ex post, tenuto conto delle sue concrete modalità attuative, di modo che la decadenza (dalla Naspi) non opera se il nuovo rapporto di lavoro subordinato abbia avuto, in concreto, durata inferiore a sei mesi, nonostante quella maggiore contrattualmente stabilita». Quindi nel caso specifico del contratto a chiamata, valgono solo i giorni lavorati. A supporto della decisione, i giudici evidenziano che l’articolo 9, comma 1, non salva i contratti di durata fino a sei mesi, ma si riferisce alla «durata del rapporto», con la conseguenza che si deve valorizzare l’effettivo periodo di lavoro.

Fonte: SOLE24ORE